ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA LIGURIA 30 marzo 2020, n. 13
Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
Ordina:
Che nel territorio regionale vengano adottate le seguenti misure:
- è consentito l’esercizio di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura. La vendita al dettaglio degli stessi articoli può essere svolta da parte delle attività commerciali chiuse esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono;
- si procederà alla sottoscrizione di un PROTOCOLLO DI INTESA tra la Regione, i rappresentanti delle insegne della GDO in premessa citate e della Confcommercio finalizzato a concordare gli orari di chiusura nelle giornate di domenica e festive quali: Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano, dalle ore 15,00 dei loro punti vendita per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali sopra riportati, fino alla data indicata nel medesimo Protocollo di Intesa;
- nelle more della sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui al punto 2, stante la situazione di grave emergenza in cui ci troviamo ad operare, si può procedere alla immediata applicazione di quanto concordato in merito agli orari di chiusura nelle giornate di domenica e festive sopra riportati a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente Ordinanza e fino alla data indicata nel medesimo Protocollo di Intesa;
Si raccomanda:
che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari, membri della Protezione Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.
Si rammenta:
che per le violazioni previste dalla normativa nazionale come novellate dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l’art. 4 comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e fino alla cessazione dell’emergenza.
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