ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA 22 marzo 2020, n. 515
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020
Ordina:
- a) ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:
- la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro, nell’ambito di quelli previsti dalla legge 146/1990.
- le attività non indicate ai seguenti punti della presente ordinanza devono essere svolte con la modalità di lavoro agile.
- come previsto dall’art. 87 del decreto legge n. 18/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata citata dalla predetta disposizione, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- per quanto attiene alle amministrazioni delle funzioni locali, ai fini della presente ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:
a) anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) protezione civile;
h) tutela ambientale;
i) servizi informatici e di rete ICT;
j) funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste dall’art. 73 del decreto legge n. 18/2020 nonché delle Regioni e degli organismi collegiali di altre istituzioni;
k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.
- per quanto concerne le amministrazioni delle funzioni centrali, ai fini della presente ordinanza, si considerano servizi essenziali i seguenti:
a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b) amministrazione della giustizia;
c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e) attività connesse al servizio doganale;
f) trasporti;
g) tutela ambientale e vigilanza sui beni culturali;
h) servizio elettorale;
i) protezione civile;
j) servizi informatici e di rete ICT;
k) eventuali ulteriori funzioni non specificamente individuate ai punti precedenti e strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, sulla base di espressa individuazione da parte delle singole amministrazioni e che non possono essere garantite mediante la modalità di lavoro agile.
- Per quanto concerne la funzione sanità, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità tutte le attività di erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo, salvo quelle eventualmente individuate dalle Direzioni delle aziende, agenzie e enti del servizio per le quali non sia necessaria l’attività di supporto in presenza.
- Per quanto concerne le amministrazioni dell’istruzione e della ricerca, ai fini della presente Ordinanza, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità le attività delle istituzioni universitarie finalizzate allo studio scientifico-sanitario di soluzioni per il superamento dell’emergenza epidemiologica, nonché i servizi connessi alla formazione a distanza delle scuole e delle Università e l’attività dei laboratori di ricerca universitaria in ambito sanitario, scientifico e tecnologico e le eventuali ulteriori funzioni strettamente correlate ai predetti servizi o ad altri servizi ritenuti strettamente essenziali, per le quali sia strettamente necessaria l’attività in presenza, sulla base di individuazione operata dalle singole Istituzioni.
- Per quanto concerne gli enti pubblici non economici regionali e locali nonché i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1 della legge 241/1990, si considerano ai fini della presente Ordinanza, servizi essenziali e di pubblica utilità i soli servizi riferibili alle attività indicate ai precedenti punti 4 e 5.
- Ciascuna amministrazione destinataria della presente Ordinanza deve adottare, osservare e far osservare le seguenti misure per il personale che presti servizio in presenza:
a) ciascuna Amministrazione con specifico provvedimento dovrà individuare, nell’ambito della propria organizzazione, i dipendenti adibiti ai servizi essenziali, ivi compresi quelli eventualmente assegnati alle eventuali Unità di Crisi istituite dalle amministrazioni locali, regionali e statali per la gestione dell’emergenza;
b) con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili, per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio, garantendo la distribuzione in uffici singoli ed assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
c) Il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, per accedere agli immobili deve sottoporsi al controllo della temperatura corporea (la rilevazione della temperatura non verrà registrata, in ottemperanza alla normativa sulla privacy) con le modalità individuate da ciascuna amministrazione;
d) Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza nelle sedi degli Enti. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro;
e) È obbligatorio che le persone presenti negli immobili adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igiene delle mani;
f) Ciascuna Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e detergenti all’interno dei servizi igienici);
g) Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine (ad es. negli spazi utilizzati dalle Unità di crisi o durante riunioni che si possono svolgere solamente in presenza);
h) Gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile;
i) L’accesso agli spazi comuni all’interno delle sedi degli Enti, è contingentato con la previsione di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Dispone altresì:
b) Il punto 16 dell’ordinanza n. 514 del 22 marzo 2020 è così modificato:«Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento.
La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:
– personale in servizio presso le stesse strutture;
– ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
– personale viaggiante di mezzi di trasporto;
– ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
– soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
– soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
– soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.»;
c) per errore materiale, la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dell’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020, è rettificata in 37,5° C.
d) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 23 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 salvo diverse ulteriori indicazioni.
e) Ciascuno per propria competenza è tenuto all’applicazione della presente ordinanza.
f) La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19 e trasmessa ai Sindaci e alle amministrazioni pubbliche interessate per l’attuazione.
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