ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA 14 marzo 2020, n. 183

Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Ordina:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sino al 3 aprile 2020, sono adottate sull’intero territorio regionale, nei confronti di tutte le aziende esercenti le attività di Call Center, che non abbiano utilizzato o non possano utilizzare modalità di lavoro agile, le seguenti misure:

– esercizio dell’attività di call center, limitata esclusivamente all’attività di customer service, cosiddetta inbound, cioè limitata alle sole chiamate in entrata;

– adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei luoghi di lavoro;

– adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale;

– contingentamento dell’accesso agli spazi comuni o chiusura di detti spazi ove non possa essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.