ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 14 aprile 2020, n. 154
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica – Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio
Ordina:
- L’accesso, la permanenza e la circolazione all’interno dei locali di vendita delle attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, al commercio al dettaglio di libri ed al commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti misure:
– l’accesso ai rispettivi locali di vendita dovrà essere effettuato da un unico ingresso;
– la permanenza nei locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, con superficie complessiva sino a 40 metri quadri, è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di 1 metro fra un cliente e l’altro;
– la circolazione dei venditori e degli acquirenti nei locali o parti di locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca;
– nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
– è da privilegiare, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria da acquistare.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.