- 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Inoltre il comma 3 dell’art. 2477 c.c. prevede che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Qualora la società provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, trovano applicazione le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
Infine il comma 5 dell’art. 2477 c.c. statuisce che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
In base al comma 3 dell’art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019 le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono obbligate, qualora superino il limiti di cui al comma 2, alla nomina l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (termine modificato dall’art. 1-bis del D.L. n. 118/2021), stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
Pertanto qualora sussistono i requisiti di cui alla lettere a), b) e c) occorre entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 2022, termine ultimo, alla la nomina dell’organo di controllo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria anche se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Cessazione dell’obbligo di nomina del revisore nella Srl
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa dopo che per tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei tre limiti sopra riportati.
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