CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 260

Iscrizione alla gestione commercianti – Produttore libero di compagnia – Obbligo – Accertamento

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 551/2016, ha respinto l’appello proposto da V. V. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’azione di accertamento negativo con la quale la medesima aveva chiesto, nei confronti dell’I.N.P.S., che fosse accertata l’insussistenza di un suo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quale produttore libero di compagnia.

La Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, riteneva che non avesse rilievo la distinzione tra produttori liberi di compagnia, quale era la V. e produttori liberi di agenzia, per i quali l’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003 conv. con mod. in L. 326/200 prevedeva l’iscrizione alla gestione commercianti, e che la medesima non potesse essere qualificata quale produttore occasionale, essendo munita di lettera di autorizzazione.

2. Avverso la sentenza la V. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso I.N.P.S. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’adunanza presso la sesta sezione che ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce Ila violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003 conv. con mod. in L. 326/200 e dell’art. 12 delle disp. prel. al c.c., posto che l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello di Firenze non ha tenuto conto che il rinvio alla contrattazione collettiva del 1939 impone necessariamente che l’obbligo di iscrizione si riferisca ai soli produttori di agenzie e sub-agenzie e ciò non solo perché il contratto collettivo in questione fu stipulato dalla relativa categoria, ma anche perché in tal modo il legislatore del 2003 ha inteso ampliare l’area di applicazione dell’assicurazione degli esercenti l’attività commerciale (art. 1 comma 203 legge n. 662/1996) attraverso la formulazione di una norma speciale caratterizzata dal rinvio a figure professionali specifiche e da una disciplina contributiva specifica. Il testo di legge da applicare non consentirebbe alcuna interpretazione differente e non radicata nel rapporto in capo ad un soggetto agenziale, come dimostrato dal necessario riferimento all’assegnazione ad una piazza o zona (essenziale nella connotazione dell’agenzia preponente che opera all’interno di una zona). L’interpretazione suggerita, poi, sarebbe confermata dal contenuto dell’art. 109 comma 2 lett. c del codice delle assicurazioni, che prevede l’obbligo di esclusiva solo per i produttori diretti, e dai lavori preparatori della legge n. 326/2003. La genesi della norma, inoltre, si collocherebbe in un momento storico in cui la giurisprudenza tributaria aveva accertato la natura di reddito diverso, derivante da attività occasionale, del reddito tratto dai produttori liberi di compagnie assicurative.

2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 13 delle disp. prelim. al cod. civ. giacché l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 44 comma 2 della legge n. 326/2003 e del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 sotto il profilo ulteriore della violazione dell’art. 2697 cod. civ. posto che i contenuti dell’accertamento ispettivo sarebbero confusi e l’INPS non avrebbe provato l’esistenza degli elementi caratterizzanti della lettera di autorizzazione richiesta per definire la figura del produttore di IV gruppo oggetto di specifico allegato .

4. I motivi sono fondati e vanno trattati congiuntamente in quanto, sebbene illustrino sotto diverse prospettive più errori interpretativi addebitati alla sentenza impugnata, poggiano sul presupposto comune della erronea interpretazione della portata soggettiva dell’art. 44, comma due, del d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003.

5. Come già rilevato con i precedenti specifici di questa Corte nn. 1768 del 24 gennaio 2018 e n. 2279 del 30 gennaio 2018, la questione va affrontata in una prospettiva sistematica più ampia di quella accolta dalla Corte territoriale, limitata alla mera constatazione di una affermata coincidenza tipologica dell’attività lavorativa, in sé considerata, delle diverse figure di produttore assicurativo di cui si discute. La ricorrente, inoltre, è in modo incontestato, produttore libero di A. Assicurazioni s.p.a. e A. Toro s.p.a.

6. L’art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con mod. in L. 326/2003 individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei <produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939>; il contratto collettivo corporativo richiamato definisce tali produttori nel seguente modo: < Art. I. – L’intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene divisa nei seguenti gruppi: I. II III. – Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa eserciti, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo dì produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni; IV. Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione;>.

7. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 4988/2015) ha riconosciuto l’attuale vigenza del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939 ed avente efficacia normativa erga omnes e pubblicità legale, in quanto adottato ex lege n. 741 del 1959), a norma del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, art. 43 (secondo cui: “Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui della L. 3 aprile 1926, n. 563, artt. 10 e 13 alla L. 5 febbraio 1934, n. 163, artt. 8 e 11 e al D.L. 9 agosto 1943, n. 721, artt. 4 e 5”) e che tale contratto corporativo è stato recepito, per la disciplina d’interesse dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003.

8. La lettura testuale dell’art. 44 appena citato e del contratto corporativo richiamato rende evidente che: il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio alla fonte contrattuale corporativa, elemento significativo utilizzato dal legislatore previdenziale per strutturare la disposizione con effetti di specifica selezione; dunque, la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub agenzie; il contenuto delle due declaratorie non può essere disgiunto dal necessario riferimento alla controparte contrattuale dell’agenzia o della sub- agenzia poiché il richiamo alla contrattazione collettiva per di più corporativa vigente ex lege n. 741/1959 esclude in radice la correttezza di interpretazioni analogiche ai sensi dell’art. 13 delle disp. prel. al c.c. (Cass. n. 628/1972; 54/1987; 2599/1985;430/1985); dunque, non è corretto interpretare il contenuto dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti prescindendo dalla sussistenza del presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub agenzie, ritenendo sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione etc.

9. Né una siffatta operazione interpretativa, si ripete contraddetta dal chiaro testo di legge, potrebbe trovare logica conferma nella realtà economica sul presupposto che, in concreto, confonda la categoria dei produttori diretti con quella dei produttori di agenzia o di sub agenzia. Al contrario, la distinzione tra produttori di agenzia e sub agenzia e produttori diretti è reale, derivando in concreto della diversità che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, d.lgs.209/2005 di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano del diritto positivo nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi (Titolo IX).

10. L’art. 109 del codice delle assicurazioni, in particolare, dispone che sono produttori diretti – da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell’impresa che se ne avvale – quei soggetti che «anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima».

11. La dottrina colloca tale figura di intermediario assicurativo tra quelle cosiddette di “primo livello” proprio per la relazione diretta con l’impresa assicuratrice, pur dividendosi tra chi la distingue da agenti e brokers per l’assenza rispettivamente di vincolo stabile di collaborazione con l’impresa o dell’attività di consulenza in favore del cliente e chi ritiene che il produttore diretto ed il broker sarebbero assimilabili di quanto l’attività precipua di entrambe le figure di intermediario consisterebbe nella “messa in contatto di due o più parti”, mentre non sarebbe determinante a fini definitori il fatto che il produttore non svolga attività consulenziale potendo ciò essere comune anche al broker senza snaturarne la tipica funzione.

12. Gli intermediari iscritti alla sezione e) del Registro unico degli intermediari, invece, sono gli < addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lett. a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera>. L’iscrizione di tali soggetti nella sezione e) deve essere effettuata dall’intermediario di livello superiore che se ne avvale; qualora il soggetto da iscrivere fosse ausiliario di un agente, questi deve informare l’impresa preponente in ordine alla richiesta di iscrizione e contestualmente ad essa.

13. L’individuazione di tali operatori, dunque, riguarda come previsto dal testo di legge tanto i dipendenti di un intermediario principale, quanto i collaboratori professionali che svolgono attività che tendenzialmente riproduce, in via derivata, le caratteristiche proprie dei rapporti intercorrenti tra l’intermediario principale ed il soggetto per cui esso agisce. Così rientrano nella categoria in esame, oltre ai subagenti che differiscono dagli agenti solo perché non hanno un rapporto diretto con un’impresa preponente ed agiscono per conto di un altro intermediario di livello superiore, anche i c.d. “produttori” che, ovviamente, non possono coincidere con i produttori diretti di cui alla sezione c). L’art. 109 c.a.p., vuole riferirsi, quindi, a quei soggetti che esercitano l’attività di intermediazione senza aver assunto, nei confronti del preponente, vincoli di stabilità ed obblighi promozionali. Si tratta di figure che, di fatto, si sostituiscono alle funzioni di agenti e subagenti ed in ciò la dottrina di settore ha scorto anche intenti elusivi delle impegnative norme civilistiche relative al rapporto di agenzia (e di subagenzia), come ad esempio quelle relative alle indennità di fine rapporto previste dall’art.1751 c.c. o più in generale di carattere previdenziale.

14. Può, dunque, rilevarsi che dall’esame della figura di operatore in questione tracciata dall’Accordo Corporativo tra Agenti e Produttori di Assicurazioni del 25.5.1939, si trae il convincimento che il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente.

15. Come conferma anche il contenuto della stessa lettera di nomina tipo per i produttori del quarto gruppo» allegata all’Accordo Corporativo del 1939, che esordisce con l’enunciazione dell’ autorizzazione da parte dell’Agenzia <a procurarci affari di assicurazione per i rami…>, il produttore di cui si parla è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell’agente (e dal subagente), che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell’art.1742 c.c. Anche la giurisprudenza di questa Corte di legittimità definisce tale figura come «colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale» (Cass. n. 18737/2003).

16. Non si pone, per questa ragione, alcun dubbio di costituzionalità dell’art. 44 comma due d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 in relazione all’art. 3 della Costituzione. Occorre ricordare, infatti, che in materia previdenziale il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. va considerato in relazione necessaria e costante con i diversi contenuti dell’art. 38 della Costituzione e, conseguentemente, con il concreto atteggiarsi del sistema della previdenza sociale nell’ordinamento nazionale che risulta strutturato in enti diversi, secondo un principio pluralistico, ove accanto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria riferito ai lavoratori subordinati, esistono le gestioni speciali delle categorie dei lavoratori autonomi tutte affidate all’INPS, nonché ulteriori regimi speciali, fondi autonomi, fondi sostitutivi che si caratterizzano per essere riservati a determinate categorie professionali.

17. La giurisprudenza costituzionale, cui occorre in primo luogo guardare e dalla quale devono trarsi gli spunti per verificare la correttezza di una tecnica interpretativa costituzionalmente orientata, ha avuto modo di affermare in più occasioni che il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie è ispirato al principio della pluralità delle coperture previdenziali ed è regolato dalla discrezionalità legislativa nella disciplina degli ordinamenti pensionistici (Corte cost. nn. 527/1987; 198/2002). In particolare, Corte costituzionale n. 31/1986, proprio esaminando il sistema dal punto di vista «strutturale», ha altresì affermato che l’art. 38 Cost. ipotizza due «modelli tipici» di intervento sociale, «l’uno fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma), l’altro suscettivo di essere realizzato e storicamente realizzato anche nella fase successiva all’entrata in vigore della Carta costituzionale, mediante gli strumenti mutualistico assicurativi (secondo comma)», e destinati, il primo, ai cittadini, il secondo, ai lavoratori, per fatti giuridici e con prestazioni rispettivamente differenziati; lo stesso articolo, peraltro – aggiunge la Corte -, non esclude che il legislatore ordinario, per la realizzazione dei medesimi fini, possa delineare modelli atipici, in ampia libertà.

18. Secondo Corte costituzionale n. 173/1986, peraltro < può ritenersi che il legislatore, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare in concreto l’ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilità finanziarie >, inoltre, i regimi previdenziali sono incomparabili tra loro (n. 203/1974; n. 236/1976; n. 12/1986; n. 173/1986; n. 457/1998). D’altro canto è stata ritenuta l’illegittimità di quelle discipline che senza ragione introducevano disparità di trattamento (n. 822/1988; n. 61/1999).

Dunque, è riservato al legislatore previdenziale individuare discrezionalmente la categoria interessata da un obbligo di iscrizione presso una data gestione ed all’interprete spetta l’attività di riconduzione alla fattispecie legale della concreta fattispecie esaminata.

19. Così ricostruiti i diversi contenuti economici delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli correlati ad agenti o subagenti, risulta comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di questi ultimi, lasciando che i primi ricadano senz’altro nella regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle gestioni esistenti di cui alla cd. quarta gestione speciale dell’Inps ( art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995), qualora si tratti di mera attività coordinata e continuativa ed il reddito percepito non superi l’importo previsto dalla seconda parte dello stesso art. 44, comma 2, L. n. 326/2003 ovvero nella gestione Commercianti ordinaria laddove sussista attività d’ impresa.

20. Alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di discussione, nonché in ragione dei profili sollevati con l’ordinanza interlocutoria n. 13050 del 2018 dalla Sesta sezione di questa Corte di cassazione in relazione ai precedenti costituiti da Cass. n. 1768 del 2018 e n. 2279 del 2018, vanno, infine, fatte alcune precisazioni, assenti nei precedenti sopra citati in ragione del fatto che l’Istituto non ha, in quelle sedi, adombrato tali considerazioni e che l’oggetto dei relativi giudizi si riferiva esclusivamente alla pretesa iscrizione dei produttori non dipendenti da agenzia, parti in quei processi, alla gestione commercianti in virtù dell’applicazione dell’art. 44, comma 2, L. n. 326/2003.

21. Sostiene l’Inps, nelle memorie depositate in occasione dell’adunanza dinanzi alla Sesta sezione di questa Corte di cassazione, che la soluzione cui è pervenuta questa Corte sarebbe impraticabile rispetto al sistema complessivo vigente.

L’Istituto fa riferimento al contenuto dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995 laddove è prevista l’iscrizione nella apposita Gestione separata dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 49 del t.u. dell’imposta sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 1986 e succ. modif. In particolare, poiché tale disposizione prevede che il reddito da lavoro autonomo si identifica con quello tratto dall’esercizio di arti o professioni diverse da quelle indicate al capo VI dell’art. 55 dello stesso d.P.R., che contiene la previsione dei redditi da impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 cod.civ. al cui interno si colloca anche l’attività ausiliaria assicurativa, per necessità strutturali del sistema previdenziale, anche il produttore assicurativo non dipendente da agenzia dovrebbe, per forza di cose, essere iscritto alla gestione commercianti e non potrebbe mai essere iscritto alla Gestione separata.

22. La annotazione critica non coglie alcun effettivo errore di inquadramento sistematico relativo alla interpretazione dell’art. 44, comma 2, L. n. 326/2003 adottata da questa Corte di legittimità.

Essa sembra muovere dalla premessa implicita che con i citati precedenti si sia assegnato alla previsione di legge indicata la funzione di copertura assicurativa obbligatoria ad una categoria che ne era priva.

Ciò, però, non risponde al vero dal momento che la questione interpretativa nella sostanza esaminata in tali sedi era limitata alla possibilità di procedere ad una interpretazione analogica, implicante l’estensione a soggetti non testualmente compresi, della norma scrutinata che è impositiva non dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti ordinariamente considerata, ma alle condizioni contributive peculiari ivi previste (mancata applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, ed applicazione, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si è detto, invece, nei citati precedenti, che la norma scrutinata è selettiva ed ha individuato una determinata categoria all’interno dei produttori assicurativi, assegnandole anche una specifica regolamentazione contributiva diversa dalla ordinaria prevista per la gestione commercianti, mentre se la impostazione adottata dall’Inps avesse reale fondamento non si comprenderebbe la ragione giustificatrice dell’introduzione nell’ordinamento dell’art. 44, comma 2, L. n. 326/2003 posto che, comunque, il produttore assicurativo sia o meno dipendente da agenzia dovrebbe essere iscritto alla gestione commercianti perché produttore di solo reddito da impresa e, quindi, sarebbe già stato coperto dalla Gestione commercianti ordinaria.

Peraltro, l’affermazione puramente incidentale, relativa alla astratta praticabilità dell’iscrizione alla Gestione separata, contenuta al punto 11 di Cass. n. 1768 del 2018, non può certo essere intesa come elemento essenziale dell’impianto motivazionale, nascendo dalla specifica circostanza che nella concreta vicenda non si era in alcun modo profilato l’esercizio di attività d’impresa da parte del produttore.

23. Al di fuori di tale, limitato, oggetto d’indagine, come è ovvio, si trova il complesso sistema previdenziale richiamato dall’Istituto con la conseguenza che laddove il produttore assicurativo – non legato ad agenzia- svolga la propria attività di ausilio all’impresa assicuratrice, a propria volta, esercitando attività d’impresa sarà a pieno titolo passibile di iscrizione alla Gestione commercianti in via ordinaria, posto che l’art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613, prevede che siano iscritti alla Gestione speciale, tra gli altri, i soggetti che lavorano come ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo; agenti aerei, marittimi, raccomandatari; agenti delle librerie di stazione; propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di commercio, titolari degli istituti di informazione e che, inoltre, l’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha, pure, sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione per i soggetti che risultano possedere la titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; che abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione ovvero che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

24. Laddove, invece, l’attività di collaborazione nella ricerca della clientela sia stata svolta dal produttore mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, vi sarà spazio per l’iscrizione presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

25. La valorizzazione delle concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore è, dunque, premessa necessaria per procedere alla individuazione dell’inquadramento assicurativo, essendo in astratto possibile che il reperimento dei clienti dell’assicuratore possa essere svolto sia in forma di impresa, che in forma autonoma occasionale che in forma di collaborazione continuativa.

26. Significativo valore sistematico assume, infatti, l’art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, laddove prevede, oltre a quanto sin qui riferito, anche che <a decorrere dal 10 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.>

27. Dalla riportata disposizione, infatti, si deduce necessariamente che, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, debbano iscriversi alla gestione separata anche gli autonomi occasionali (che non sono impresa, proprio perché carenti del requisito della “professionalità” di cui all’art. 2082 c.c., né collaboratori coordinati e continuativi perché occasionali) e, quindi i produttori liberi non di agenzia occasionali con reddito superiore a 5 mila euro.

28. Il ricorso va, dunque, accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, essendo oggetto del ricorso proposto dalla ricorrente solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi dell’art. 44, comma 2, L. n. 326/2003, la causa va decisa con il riconoscimento dell’insussistenza di tale obbligo.

29. La assoluta novità delle questioni trattate unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, determina la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara V. V. non tenuta all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003 conv. In L. 326/2003. Compensa le spese dell’intero processo.