ORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2019, n. 260 – Oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, debbano iscriversi alla gestione separata anche gli autonomi occasionali (che non sono impresa, proprio perché carenti del requisito della “professionalità” di cui all’art. 2082 c.c., né collaboratori coordinati e continuativi perché occasionali) e, quindi i produttori liberi non di agenzia occasionali con reddito superiore a 5 mila euro.