La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 32280 depositata il 13 dicembre 2024, intervenendo in tema di prescrizione dell’azione di regresso dell0INAIL, ha statuito il principio secondo cui per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l’eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche.”

La vicenda ha riguardato l’INAIL che aveva proposto l’azione di regresso nei confronti di un’azienda in qualità di datrice di lavoro, in quanto aveva liquidato il danno ad un dipendente della datrice di lavoro. Il Tribunale adito aveva rigettato l’azione di regresso esercitata dall’Inail in quanto prescritta ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. nr. 1124 del 1965. L’INAIL impugnava la decisione del giudice di prime cure. La Corte di appello confermava la decisione impugnata, osservando che nel triennio successivo alla liquidazione dell’indennizzo non era stato iniziato alcun procedimento penale per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. Avverso la sentenza di appello l’INAIL proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso dell’INAIL.

Gli Ermellini dopo un excursus sulle norme di cui all’azione di regresso e del principio dell’autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro,  hanno riaffermato che il termine triennale previsto dall’art. 112 ha natura di prescrizione, hanno chiarito, quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. (Cass. nr. 5160 del 2015)”

Per i giudici di piazza Cavour,  L’Inail, dunque, può agire in regresso anche indipendentemente dall’azione penale, esercitando un diritto che deriva direttamente dal rapporto di assicurazione ed è finalizzato al recupero delle somme erogate in favore del proprio assicurato.

(…) Resta, ovviamente, fermo che ove vi sia stato l’esercizio dell’azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che ne sanzioni il mancato esercizio, v. Cass. nr. 12607 del 2020) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall’art. 112 TU la quale individua il termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale. 

Inoltre il Supremo consesso ha chiarito che nei casi in cui vi è stata la liquidazione della prestazione in relazione all’infortunio e, successivamente, per i fatti di cui all’infortunio, è iniziato un procedimento penale, il termine di prescrizione dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del responsabile civile “decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile” purché “il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita”. (Cass. nr. 20853 del 2015)”

Nella sentenza in commento è stato ricordato come la Suprema Corte anche recentemente “ha ulteriormente precisato (Cass. nr. 12777 del 2024) che il procedimento penale, intervenuto nel triennio dal riconoscimento dell’indennizzo, utile a spostare in avanti il dies a quo, è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l’Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale “purchessia” in relazione ai fatti dell’infortunio.

La Corte di Cassazione, conclude, che alla luce dei principi sopra indicati ” … il procedimento penale rilevante, ex art. 112 D.P.R. nr. 1124 del 1965, ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di regresso, è solo quello che ha oggetto l’accertamento del reato di lesioni colpose, ovvero del reato di omicidio colposo, in relazione al fatto causativo dell’infortunio, restando invece irrilevante l’attivazione di altri procedimenti in sede penale seppure relativi a “segmenti” costitutivi dell’illecito civile.

(…) Ciò che giustifica l’azione di regresso è, pur sempre, l’accertamento di una responsabilità civile del soggetto (nei cui confronti l’Istituto intende agire in rivalsa) in merito al fatto-reato (perseguibile d’ufficio) che costituisce l’infortunio. Ciò, però, presuppone l’accertamento non solo della violazione delle norme antinfortunistiche ma, altresì, della sussistenza del nesso di causalità tra la violazione stessa e la lesione dell’integrità psicofisica, con relativa imputabilità soggettiva.

(…) L’elemento costitutivo della responsabilità civile non è, infatti, solo l’agire illecitamente (contra ius) ma l’agire cagionando il danno.

(…) È, dunque, logico sostenere, come già argomentato dal giudice di merito, che l’attesa del giudizio penale -ai fini dello spostamento in avanti del dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112- sia necessaria solo ove il giudizio penale investa la medesima condotta rilevante in sede civile, integrata in tutti i suoi elementi costitutivi.