I giudici della Suprema Corte fanno giustizia di una estensione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate in tema di deducibilità dei costi in paesi a fiscalità privilegiata. La Cassazione con la sentenza n. 10751 del 08 maggio 2013 è intervenuta nella controversia tra la società X e l’Agenzia delle Entrate che aveva emesso l’avviso di accertamento, ai fini Irpeg ed Irap del 2000, sulla base della ritenuta indeducibilità, ai sensi dell’art. 76, commi 7 bis e 7 ter, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente ratione temporis), dei costi di acquisto di bobine fotografiche da società residente in Liechtenstein (Y), dalla quale la X era controllata.
I giudici di merito non hanno rinvenuto, tra le due società (quella Italiana e quella con sede in Liechtenstein), alcuno dei legami previsti dall’art. 2359 c.c. dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento oltre a stabilire ininfluente che la sede della società estera (commercialmente attiva) si trovasse in luogo o Stato diverso da quello in cui esisteva l’unità operativa.
Gli Ermellini, pertanto, chiariscono, confermando la linea indicata dai giudici tributaria e sancendo, in via definitiva, la “illegittimità dell’avviso di accertamento emesso” nei confronti della società italiana “sulla base della ritenuta indeducibilità dei costi di acquisto” di materiale dalla società controllante “residente in Liechtenstein”.
Elemento essenziale esaminato è stata la “configurabilità di un rapporto di controllo tra le due società”. Su tale punto le deduzioni e presunzioni proposte dall’Agenzia delle Entrate vengono ritenute, dalla Corte, non accettabili.
Per l’Agenzia, in definitiva, “l’esistenza di un rapporto di controllo poteva essere accertata soltanto in via presuntiva”, e comunque “doveva ritenersi anomala la condotta di una società italiana che acquista gran parte dei beni da una impresa ubicata in un cosiddetto ‘paradiso fiscale’, benché tali beni non siano prodotti in via esclusiva da detto fornitore e siano agevolmente acquistabili aliunde”.
Su queste considerazioni facilmente smentibili i giudici della Cassazione concordano coi giudici tributari, soprattutto alla luce della “dimostrata esistenza di un effettivo interesse economico” della società italiana “alla esecuzione delle operazioni in esame, derivante dalla convenienza dei prezzi praticati” dalla società controllante.