INAIL – Circolare n. 5 del 6 febbraio 2023
Pagamento dei premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Quadro Normativo
– Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 “Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”. Articolo 3, comma 4.
– Legge 23 dicembre 1998, n.448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. Articolo 14.
– Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 116, commi 8 e 10.
– Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 settembre 2005 “Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri
degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica”.
– Determinazione del Presidente dell’Inail 27 luglio 2019, n. 227 “Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori”.
– Provvedimento della Banca Centrale Europea del 2 febbraio 2023 “Decisioni di politica monetaria”.
Premessa
La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 2 febbraio 2023 (allegato 1), ha fissato al 3,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) (NOTA 1).
Per effetto di tale decisione, a decorrere dall’8 febbraio 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti:
– 9,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 8,50% misura delle sanzioni civili.
1. Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti in base all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall’8 febbraio 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,00%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (allegato 2).
2. Sanzioni civili
L’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dall’8 febbraio 2023 si applica un tasso pari all’ 8,50% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
3) Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese (NOTA 2).
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002, n.1 (NOTA 3),
ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.
Nella medesima delibera, l’Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 2, comma 1, d.lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00% (NOTA 4) a decorrere dall’8 febbraio 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).
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