L’imputato impugnava, con ricorso in cassazione, la sentenza della Corte distrettuale evidenziando, sul punto, che le fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti erano state debitamente registrate dal cliente finale ed erano state pagate mediante bonifici ed assegni. Infine precisava che la rilevata assenza di documenti di trasporto dei materiali venduti (materiali ferrosi), costituenti l’oggetto delle fatture contestate, era spiegabile dal fatto che la Srl dallo stesso amministrata aveva agito, sostanzialmente, quale mediatore, reperendo il materiale suddetto e facendolo poi consegnare direttamente al cliente finale per la relativa trasformazione, senza oneri di stoccaggio e trasporto e, quindi, senza l’emissione dei relativi documenti di trasporto.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputato rilevando che la Corte d’appello, pur in presenza di elementi significativi, aveva svalutato il dato, ritenuto di “indubbio rilievo”, costituito dalla annotazione delle fatture ritenute inesistenti nella contabilità della società acquirente e del pagamento regolare delle medesime.
Per i giudici di legittimità la predetta circostanza, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituiva elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata, circostanza determinante che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare. Per cui in mancanza di indicazioni circa elementi ulteriori, appariva dunque illogico il rilievo attribuito dai giudici di merito alla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per l’anno di riferimento, ai mancati versamenti di imposta, alla irregolare tenuta della contabilità e alla mancanza di contratti, posto che da tali circostanze non derivava, necessariamente, l’inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla società. Nella sentenza in commento viene precisato che le eventuali irregolarità nella amministrazione non potevano determinare, di per sé, l’inesistenza delle operazioni.
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