La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 30159 depositata il 15 giugno 2017 intervenendo in tema di reato per fatture per operazioni inesistenti (articolo 8 del D.Lgs. 74/2000) ha affermato che qualora il contribuente provveda al pagamento di fatture false ed alla loro registrazione in contabilità, costituiscono elementi rilevanti che devono essere considerati dal giudice penale e che portano alla esclusione della condanna per il reato di emissione di fatture false. A nulla rileva che l’emittente stessa abbia omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ed i relativi versamenti in quanto da tali circostanze non deriva necessariamente l’inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture incriminate.
La vicenda ha riguardato un amministratore di una Srl imputato per diversi reati, tra i quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altra società. L’imputato, inizialmente assolto dal Giudice delle Indagini preliminari, per i reati di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver commesso il fatto e dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste. Avverso la decisione del GIP il Procuratore della Repubblica propose ricorso alla Corte di Appello che in riforma della sentenza impugnata ha ritenuto l’imputato responsabile di entrambi i reati.

L’imputato impugnava, con ricorso in cassazione, la sentenza della Corte distrettuale evidenziando, sul punto, che le fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti erano state debitamente registrate dal cliente finale ed erano state pagate mediante bonifici ed assegni. Infine precisava che la rilevata assenza di documenti di trasporto dei materiali venduti (materiali ferrosi), costituenti l’oggetto delle fatture contestate, era spiegabile dal fatto che la Srl dallo stesso amministrata aveva agito, sostanzialmente, quale mediatore, reperendo il materiale suddetto e facendolo poi consegnare direttamente al cliente finale per la relativa trasformazione, senza oneri di stoccaggio e trasporto e, quindi, senza l’emissione dei relativi documenti di trasporto.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputato rilevando che la Corte d’appello, pur in presenza di elementi significativi, aveva svalutato il dato, ritenuto di “indubbio rilievo”, costituito dalla annotazione delle fatture ritenute inesistenti nella contabilità della società acquirente e del pagamento regolare delle medesime.

Per i giudici di legittimità la predetta circostanza, in assenza di altri elementi circa non meglio specificati accordi fraudolenti, costituiva elemento di segno contrario rispetto alla affermata inesistenza oggettiva delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società amministrata, circostanza determinante che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare. Per cui in mancanza di indicazioni circa elementi ulteriori, appariva dunque illogico il rilievo attribuito dai giudici di merito alla mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per l’anno di riferimento, ai mancati versamenti di imposta, alla irregolare tenuta della contabilità e alla mancanza di contratti, posto che da tali circostanze non derivava, necessariamente, l’inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla società. Nella sentenza in commento viene precisato che le eventuali irregolarità nella amministrazione non potevano determinare, di per sé, l’inesistenza delle operazioni.