La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 29544 depositata il 14 giugno 2017 intervenendo in tema di reati per omessi versamenti di imposta ha affermato che è penalmente responsabile l’imprenditore che ometta di versare delle imposte preferendo utilizzare la scarsa liquidità disponibile per retribuire i dipendenti.
La vicenda ha visto protagonista l’amministratore di una società a responsabilità che non aveva eseguito il pagamento dell’IVA e delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta. L’amministratore veniva condannato per i reati ascritti di cui agli articoli 10 bis e 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di Appello La Corte d’Appello competente rigettava l’impugnazione in quanto l’imputato non aveva provato l’adozione di tutte le possibili iniziative al fine di poter provvedere alla corresponsione delle imposte dovute nonostante lo stato di crisi. I giudici di appello hanno disatteso la prospettazione difensiva a proposito della rilevanza della crisi finanziaria che aveva investito l’impresa amministrata dall’imputato, sia in relazione al reato di omesso versamento, invece, sottolineando la mancata dimostrazione della adozione di tutte le possibili iniziative per poter provvedere alla corresponsione delle imposte dovute nonostante lo stato di crisi.
L’imputato avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, affidato a tre motivi.
Gli Ermellini accolgono parzialmente il ricorso. I giudici di legittimità affermano che il reato di omesso versamento IVA sussiste anche nell’ipotesi di una crisi economica che colpisce l’impresa, purché prevedibile. In particolare viene affermato dalla Corte Suprema che “il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte in proposito, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262).
Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell’inadempimento alla obbligazione verso l’Erario a fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; conf. Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014).”
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