La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24906 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in tema di omessa dichiarazione ha statuito che il pagamento della sanzione non comporta per il contribuente il riconoscimento della correttezza della pretesa del Fisco. Per cui il contribuente nonostante il versamento ha tutto il diritto di contestare la somma relativa al tributo.
Alla luce del principio statuito dalla Corte Suprema, con la sentenza in esame, i contribuenti potranno chiedere l’applicazione ed effettuare il pagamento delle sanzioni ridotte e nel contempo procedere ad effettuare il ricorso contro il tributo.
Frequentemente colui che riceve una sanzione dall’amministrazione Finanziaria si pone il quesito se definire subito la sanzione, ottenendo così la riduzione a un terzo, oppure fare opposizione e iniziare una controversia il cui esito rimane incerto. Grazie alla sentenza in commento il contribuente, in via cautelativa e solo per evitare danni peggiori, può definire immediatamente il pagamento della sanzione, pur procedendo in via giudiziale.
La vicenda ha visto protagonista un contribuente a cui viene contestata l’omessa presentazione della dichiarazione IVA. Il contribuente procedeva al pagamento della sanzione in misura ridotta, mentre per le imposte procedeva al ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici, anche in virtù del pagamento delle sanzioni, hanno ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La società proponeva appello depositando ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che conferma la sentenza dei giudici di prime cure.
Avverso la decisione del giudice di merito il contribuente propone ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Per gli Ermellini, che accolgono il ricorso del contribuente, l’acquiescenza alle sanzioni non rappresenta né una accettazione della legittimità dell’operato dell’amministrazione, né integra una confessione o un elemento di prova a favore di quest’ultima. Per cui il giudice non può farsi condizionare da tale acquiescenza per decidere sul ricorso relativo all’imposta. Inoltre rimane intatta la “possibilità del contribuente” di contestare “il profilo sanzionatorio del rapporto tributario”.
Infine, aggiungono ancora i giudici, in questa vicenda, emerge un particolare importante: la società ha prodotto l’“originale della raccomandata di spedizione della dichiarazione annuale Iva”. Tale elemento è stato ritenuto irrilevante dai giudici tributari, e invece, chiariscono i giudici della Cassazione, esso è decisivo come “prova della presentazione della dichiarazione Iva” effettuata, come in questo caso, “mediante spedizione a mezzo lettera raccomandata”.