Parcella contestata dal cliente non produce interessi di mora - Cassazione sentenza n. 22892 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22892 depositata il 9 ottobre 2013 intervenendo in materia di compensi a professionisti ha statuito che non scattano gli interessi moratori sulla parcella che l’avvocato invia al cliente, se quest’ultimo la contesta.

La vicenda ha riguardato una lite tra professionista e un Comune sulla congruità del compenso la cui contestazione è iniziata nel 2005.

I giudici di legittimità hanno precisato che nel caso in cui  il compenso professionale viene contestato dal cliente, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo, non decorrono gli interessi moratori di cui all’articolo 1224 del Codice civile. Ciò in quanto in queste ipotesi è il giudice a liquidare con ordinanza l’onorario per la prestazione professionale (legge 794/1942). Liquidazione che avviene in base alla natura e al valore della controversia, alla complessità delle questione trattate, all’attività prestata e all’esito del giudizio. Ne consegue che prima della quantificazione giudiziale del compenso per il professionista non scattano gli interessi moratori poiché il credito non è «certo nel suo ammontare». Ciò è coerente all’allegato 2 del decreto ministeriale 22 giugno 1982 che fa decorrere gli interessi di mora e la svalutazione monetaria sugli onorari dell’avvocato dopo tre mesi dall’invio della parcella al cliente, sempre se l’importo non venga contestato. Ciò va coordinato con l’articolo 4 del Dlgs 231/2002, modificato dal Dlgs 192/2012, che fa scattare gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento del debito in tutte le transazioni commerciali in cui una parte non è un privato. Se il cliente è un imprenditore o altro professionista, per l’avvocato gli interessi moratori lievitano in modo automatico dopo la scadenza del termine per provvedere, senza che sia necessaria la “costituzione in mora” (cioè la raccomandata). Se invece il cliente è un privato, il professionista deve attendere che il giudice liquidi il suo onorario e solo da quel momento e nei limiti di quell’importo può chiedere anche gli interessi al cliente moroso (oggi l’8,75%).

Per le controversie sorte dal febbraio 2012 occorre considerare le disposizioni della legge 247/2012 sul compenso e sui meccanismi di conciliazione per avvocati. L’articolo 13 prevede che il compenso dell’avvocato va pattuito per iscritto al conferimento dell’incarico. In mancanza di accordo sia il professionista che il cliente possono rivolgersi al Consiglio dell’ordine al fine di raggiungere un’intesa. Se il contrasto non si compone il professionista può comunque chiedere all’Ordine di appartenenza di rilasciare un parere di congruità della parcella richiesta e contestata dal cliente. Le novità legislative prevedono anche un rito accelerato (articolo 702 bis del Codice di procedura civile) per la liquidazione giudiziale del compenso.