contestazione parcella applicazione parametri, cassazione sentenza n. 15458 del 2013,La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15458 del 20 giugno 2013 ha stabilito che se l’oggetto della domanda è indeterminato al momento della proposizione del giudizio, l’onorario dell’avvocato va parametrato sul valore della transazione.

Per gli Ermellini “il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell’instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il quantum, rendendosi in tale ipotesi indispensabile il riferimento al valore definito e, quindi, al quantum stabilito dalla parti in altro modo, eventualmente con transazione, sicché in definitiva il valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo”.(Cass., 16 dicembre 2002, n. 17354, in senso analogo, più recentemente, Cass. n. 22072 del 2009).

La vicenda trae origine dalla controversia nata tra la Comunità montana ed il legale a cui si era affidata per una attività conciliativa. L’avvocato notificava il decreto ingiuntivo a cui la Comunità montana si oppose proponendo ricorso con cui contestava l’entità della parcella richiesta dall’Avv. poiché, nella sua quantificazione, non sarebbe stato applicato correttamente lo scaglione del valore della causa.

I giudici del Tribunale accolsero il ricorso presentato, revocando con ordinanza il relativo decreto ingiuntivo e condannando la Comunità Montana  al pagamento di euro 4.102,00;

Il legale proponeva ricorso inanzi la Corte di Cassazione basato su due doglianze. Con il  primo motivo il ricorrente ritiene che siano stati violati o falsamente applicati gli artt. 134, 112, 115, 165 e 167 cod. proc. civ., nonché la legge 794 del 1942, dolendosi anzitutto del fatto che il Tribunale di Latina, pur applicando la speciale procedura prevista dalla legge 794 del 1942, abbia contestato alla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, di non aver fornito la prova delle sue pretese;

Il secondo motivo riguarda la violazione o falsa applicazione del D.M. Giustizia n. 127 del 2004 e dell’art. 10 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex artt. 134 e 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., deducendo che il Tribunale avrebbe applicato un non corretto criterio di rideterminazione della parcella;

I giudici della Suprema Corte ritengono fondato solo il primo motivo e rinvia  al Tribunale di Latina in diversa composizione.