AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 dicembre 2019, n. 534
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Parcometri – Certificazione corrispettivi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante intende partecipare ad una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi ed apparecchiature di controllo della durata della sosta e per la riscossione dei corrispettivi (parcometri) e relativi servizi accessori, indetta dalla[BETA] (di seguito società appaltante).
La società appaltante, nella documentazione di gara, ha espressamente richiesto che i parcometri siano in grado di effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, secondo le prescrizioni tecniche previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Nonostante l’istante abbia fatto presente alla società appaltante che con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 i parcometri sono stati esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 127 del 2015 (obblighi di
trasmissione dei dati dei corrispettivi da parte dei distributori automatici di beni e servizi), quest’ultima ha ribadito l’esigenza di dotarsi di apparecchiature che siano adeguate alla prescrizione tecnica relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al precedente comma 1 del citato articolo 2, al fine di evitare il rischio di una futura obsolescenza e inadeguatezza tecnica dei parcometri. D’altronde, l’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e finanze 10 maggio 2019 – con cui sono stati individuati i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – dispone che “Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’art. 1”.
Tanto premesso, l’istante chiede conferma che i chiarimenti di cui alla risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 siano da considerarsi ancora attuali.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che le richieste della società appaltante siano inattuabili perché le caratteristiche tecniche dei parcometri sono vincolate dal decreto di omologazione, rilasciato dal Ministero dei trasporti che detiene un prototipo di ciascun parcometro omologato. L’istante fa presente, più specificamente, che il Ministero dei trasporti ha chiarito che “qualora si intendesse implementare il software con applicazioni diverse da quelle soggette alla procedura di approvazione e che non interessano le specifiche norme del Codice della Strada, è necessario che tale implementazione non interferisca in alcun modo con la corretta funzione di controllo della sosta per la quale il dispositivo è stato approvato, fermo restando l’integrità del dispositivo”.
L’istante chiede, pertanto, di sapere se, per effetto del d.m. del 10 maggio 2019, debbano intendersi superati i chiarimenti di cui la risoluzione n. 116/E del 2016 e, quindi, se i parcometri siano o meno esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 2,comma 2, del d.lgs. n. 127 del 2015.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si fa presente che la questione non è stata prospettata esattamente; essa non riguarda la riconducibilità dei parcometri tra i distributori automatici, cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n.127 del 2015 questione affrontata con la risoluzione n. 116/E del 2016, il cui contenuto è da considerarsi ancora attuale e che sembra essere stata tenuta presente dalla società appaltante.
La questione, infatti, attiene sostanzialmente all’ammissibilità della scelta della società appaltante di dotarsi di parcometri già potenzialmente idonei alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi del comma 1 (riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate) dell’articolo 2. Sullo specifico punto si ritiene che la scrivente non sia legittimata a valutare la correttezza della procedura posta in essere dalla società appaltante, ma possa pronunciarsi solo sull’applicazione delle disposizioni tributarie di riferimento.
A tale riguardo si osserva che ai sensi del comma 3 del citato articolo 2 “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”.
Il successivo comma 4 dispone che “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere,le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2“.
In applicazione delle citate disposizioni, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come da ultimo modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché predisposte apposite specifiche tecniche, allegate al provvedimento e di volta in volta aggiornate, consultabili nell’apposita area tematica del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Gli strumenti per effettuare le operazioni previste sono i registratori telematici, i registratori di cassa adattati a registratori telematici e la procedura web messa a disposizione degli operatori sul sito dell’Agenzia delle entrate. I parcometri non sono stati invece interessati dai richiamati provvedimenti e quindi non sono state stabilite le regole e le caratteristiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
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