MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 22 novembre 2016, n. 366160
Attività di estetista. Acquisizione della qualifica professionale
Con messaggio di posta elettronica del 17 novembre u.s. è stato posto a questa Amministrazione un quesito concernente l’accesso al corso professionale per il conseguimento della qualifica professionale necessaria all’esercizio dell’attività di estetista.
Rappresentandosi il caso di una persona che per cinque anni, tra il 2008 ed il 2013, ha svolto attività lavorativa in qualità di «collaboratrice familiare nell’impresa estetica di cui è titolare la madre», si chiede se tale pregressa attività lavorativa consenta l’accesso ad un corso di formazione professionale avviato nel mese di ottobre 2016.
Come noto, le modalità di ottenimento dell’abilitazione professionale sono disciplinate, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 8, dal comma 1 dell’articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Ai sensi della norma richiamata, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, «la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: (…) c) (…) di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b)».
La lettera b), richiamata, fa riferimento agli «appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista».
Si ritiene che la ratio della disciplina vigente, sopra brevemente cennata, sia volta ad assicurare che il percorso formativo che conduce all’acquisizione da parte dell’estetista della necessaria qualificazione professionale sia ricompreso in un lasso temporale tale da consentire una adeguata ed omogenea formazione teorico-pratica, che risulterebbe compromessa da una eccessiva dilatazione dei tempi e dalla conseguente separazione temporale dei percorsi formativi che la compongono.
Alla luce della lettera e della ratio della norma, pare dunque doversi concludere nel senso che il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa qualificata, nel caso di specie effettuata nel ruolo di collaboratrice familiare, presso una impresa di estetista, debba essere necessariamente ricompreso per intero nei cinque anni precedenti la data di iscrizione al corso regionale di formazione professionale. In conclusione, presupposta nel caso all’esame la piena sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma (relativamente, ad esempio, all’avvenuto accertamento dell’effettuazione del predetto periodo lavorativo mediante esibizione di idonei documenti comprovanti), si deve quindi rilevare, venendo all’oggetto del quesito formulato, che il periodo di attività lavorativa qualificata svolta del soggetto interessato non risulta compiuto, nel senso anzidetto, nel termine prescritto di cinque anni antecedenti l’avvio del corso, e che conseguentemente non gli possa essere riconosciuta la possibilità di iscrizione ad esso.
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