Partecipazioni esenti – L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 29 marzo 2013 chiarisce alcuni aspetti relativo al contenuto dell’art. 87 del TUIR riguardante la disciplina della participation exemption. Gli aspetti trattati riguardano il concetto di esercizio di impresa commerciale e discrimine con il periodo di start up, rapporti tra regime pex e società non operative, condizioni di esenzione in presenza di holding, criteri di movimentazione delle partecipazioni da un comparto all’altro.
In riferimento al requisito della commercialità, la circolare chiarisce che si è in presenza di un’impresa commerciale ai fini della pex quando la società partecipata è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi.
Il requisito della commercialità si considera sussistente anche qualora l’impresa dispone della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.
Rapporto tra start up e requisito della commercialità. Il periodo di start up, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere una connotazione commerciale ai fini della participation exemptionse viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa. La fase di start up è caratterizzata da tutte le attività preparatorie finalizzate a costituire, definire e rendere operativa la struttura aziendale, comprese quelle relative agli studi preparatori, all’ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, alle ricerche di mercato, all’addestramento iniziale del personale, all’acquisizione delle risorse finanziarie e tecniche necessarie ad avviare l’attività dell’impresa. C’è dunque commercialità già nella fase di start up se la società partecipata, ultimate le fasi preparatorie e dotatasi di un apparato organizzativo autonomo, inizia successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita.
Un particolare approfondimento riguarda la concessionarie di lavori pubblici e le imprese operanti nel settore energetico
Esercizio congiunto di attività commerciale e non – deve ritenersi non sussistente in tutte le ipotesi di attività rivolte alla mera gestione passiva di asset da cui derivi la percezione di passive income [cfr. risoluzione n. 226/E del 18 agosto 2009]. Si segnala che, per passive income si intendono i proventi ritraibili da beni dotati di un’autonoma capacità produttiva che, in quanto tali, potrebbero non richiedere l’inserimento in un apparato organizzato di fattori produttivi costituenti un’azienda.
Principio di prevalenza – Qualora il soggetto eserciti più attività [di cui solo alcune qualificabili commerciali ai fini pex] si debba procedere all’individuazione di specifici criteri per stabilire se l’attività commerciale sia prevalente o meno rispetto quella non commerciale. In particolare, occorrerà avere riguardo sia al valore corrente del patrimonio sia ad altri criteri di prevalenza di una attività rispetto all’altra, quali l’ammontare dei ricavi, dei costi e dei redditi generati da ciascuna attività, il numero dei dipendenti ad esse addetti e così via.
Rapporti tra la pex e le società non operative, la circolare chiarisce che tra le due discipline non esiste alternatività né prevalenza dell’una sull’altra, ma concorrenza. Lo svolgimento di un’attività d’impresa può infatti condurre a effetti fiscali per la società, ai fini delle due normative, profondamente diversi. Viene esposto, nella circolare, come esempio una società, che pur non svolgendo un’effettiva attività commerciale, produce ricavi effettivi superiori a quelli presunti previsti dalla disciplina delle “non operative”; in tale ipotesi, la cessione della partecipazione in essa detenuta non consente di usufruire dell’esenzione anche in presenza di una società non “di comodo”. Viceversa, può accadere che una società, pur possedendo il requisito della commercialità, non riesce a conseguire ricavi minimi, in base ai coefficienti ex articolo 30, legge n. 724/1994; in questo caso, la società si considera non operativa, fatta salva la possibilità di dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive tali da impedire la produzione di ricavi presunti, ma comunque la plusvalenza da cessione della partecipazione in essa detenuta rientra nel regime pex.
Immobiliari – Era, inoltre, sorto il problema di identificare i criteri in base ai quali è possibile ritenere che l’attività di gestione esercitata dalla società immobiliare non sia “passiva” bensì prevalentemente “attiva”, come già richiesto in precedenti pronunce per considerare commerciale anche tale attività. L’Agenzia ha ritenuto che l’attività sia commerciale se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso risultano di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione. Se il canone è stabilito in modo unitario va fatto riferimento alle rilevazioni delle quotazioni Omi. Il contribuente può, in ogni caso, fornire la prova contraria in merito alla significatività dei servizi resi anche se i proventi della gestione attiva sono di importo inferiore a quello dei canoni di locazione.
Le holding, vengono forniti chiarimenti sull’applicazione del meccanismo del look trough, sulla verifica dei requisiti di esenzione in ipotesi di holding estere black list, sulla sussistenza dell’holding period triennale in caso di costituzione di diritti reali di garanzia (vengono individuati i criteri atti a stabilirne l’idoneità a interrompere il periodo minimo di possesso richiesto dalla norma) e sui criteri di movimentazione delle partecipazioni da un comparto all’altro (oltre a ribadire il criterio Lifo già previsto dalla norma, viene indicata la regola da seguire in caso di partecipazioni acquisite alla medesima data).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 gennaio 2020, n. 422 - Il diritto alla detrazione dell'Iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un pro-rata corrispondente al rapporto tra…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 luglio 2020, n. C-374/19 - E' conforme alla normativa UE la normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA)…
- Scambi di partecipazioni - Applicazione del demoltiplicatore alle partecipazioni indirettamente detenute in società ''immobiliari di gestione'' e consorzi nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società holding e valutazione antiabuso,…
- Scambi di partecipazioni - Diversi quesiti interpretativi, richiesta di disapplicazione e valutazione antiabuso in materia di ''conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di…
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Comunicato 14 luglio 2022 - Comunicato relativo alla circolare 4 luglio 2022, n. 253833 - Modifiche alla circolare 16 dicembre 2019, n. 439196 recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10662 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…