Agenzia delle Entrate – Risposta n. 572 del 24 novembre 2022
Partecipazioni nella Banca d’Italia da parte di un fondo di previdenza complementare – Investimento qualificato – Art. 1, comma 89, lettera a), legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante (di seguito ”Fondo pensione”) è un fondo di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Nel 2021, l’Istante ha sottoscritto quote di partecipazione nel capitale di Banca d’Italia per un totale di euro 70 milioni (pari a 2.800 quote dal valore nominale di euro 25.000 ciascuna).
In data 2 febbraio 2022, l’Istante ha incrementato la suddetta partecipazione nel capitale di Banca d’Italia, attraverso la sottoscrizione di ulteriori euro 57 milioni (corrispondenti a 2.280 quote dal valore nominale di euro 25.000 ciascuna).
Al termine di tali acquisti, il Fondo pensione detiene n. 5.080 quote di partecipazione nel capitale di Banca d’Italia per un totale di euro 127 milioni (di seguito, la ”Partecipazione”).
Il Fondo pensione chiede di chiarire se l’investimento nella Partecipazione possa essere considerato un ”investimento qualificato” ai sensi della lettera a) del comma 89 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ovvero se le predette quote rientrino tra le «azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo», di cui al predetto comma 89, con conseguente diritto al regime di esenzione per i relativi redditi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene di poter beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul reddito in relazione ai redditi di natura finanziaria derivanti dalla Partecipazione in quanto tale investimento costituirebbe un ”investimento qualificato” ai sensi della richiamata lettera a), del comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.
In particolare, il Fondo pensione evidenzia, in primis, che Banca d’Italia, ancorché istituto di diritto pubblico, svolge anche attività commerciale.
Inoltre, rappresenta che le quote di partecipazione al capitale di Banca d’Italia, contraddistinte da un codice ISIN, sono affidate in gestione accentrata presso Euronext Securities Milano (Monte Titoli S.p.A.).
A parere dell’Istante, ai fini fiscali, Banca d’Italia non solo rientra nella categoria degli enti commerciali, ma è fiscalmente equiparata a una società bancaria di diritto privato, in quanto:
- percepisce solo redditi di impresa ai sensi dell’articolo 81 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) ed è tenuta a dichiarare i redditi posseduti presentando il modello di dichiarazione Redditi Società di Ciò sarebbe confermato dalla previsione normativa di cui all’articolo 114 del Tuir rubricato «Banca d’Italia e Ufficio italiano dei cambi»;
- è assoggettata all’addizionale IRES prevista dall’articolo 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208, al pari degli intermediari finanziari diversi dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ad esclusione delle operazioni relative all’oro e alle valute estere (compresi i depositi anche in conto corrente), le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia sono considerate attività commerciali o «esercizio di imprese» di cui all’articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 del 1972 e, difatti, la Banca d’Italia è titolare di partita IVA;
- ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, è soggetta alla disposizione dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446, in tema di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari.
Ciò premesso, il Fondo pensione ritiene che Banca d’Italia «in quanto ente commerciale che percepisce reddito di impresa, possa e debba essere ricompreso nel novero delle ”imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» di cui alla lettera a) del comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), e successive modificazioni, ha previsto un regime di esenzione dalle imposte sui redditi per determinati investimenti (di seguito, ”investimenti qualificati”) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito, ”Fondi pensione”).
Tali enti possono destinare somme, fino al 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati di cui al comma 89 nonché ai piani di investimento a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2017.
Il citato comma 89 prevede che «Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:
- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a); bbis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per
il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’Unione europea;
bter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo».
Per i Fondi pensione, l’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, a condizione che non derivino da partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir e che gli investimenti qualificati siano detenuti per almeno 5 anni (c.d. holding period).
Ciò premesso, riguardo agli investimenti qualificati si osserva che la lettera a) del comma 89 fa riferimento in maniera generica alle «azioni o quote di imprese», senza specificare le condizioni di investimento quali, ad esempio, la tipologia delle imprese oggetto di investimento qualificato da parte dei soggetti destinatari del regime agevolato.
Come precisato nella relazione illustrativa, la finalità del regime agevolato in esame è «di indirizzare le risorse finanziarie dei predetti soggetti verso l’economia reale nel lungo periodo».
Tenuto conto della ratio della normativa in commento, il generico riferimento alle «azioni o quote di imprese residenti», sembra riferirsi alle azioni o quote delle società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir.
Con rifermento al quesito posto, si rileva che Banca d’Italia si qualifica, fin dalla sua costituzione, come «istituto di diritto pubblico» (cfr. articolo 20 del Regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 abrogato dall’articolo 6 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 133 del 2013 «La Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all’ articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».
Più precisamente, in base alle previsioni contenute all’articolo 1 dello Statuto:
«1. La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
3. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell’art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato).
4. La Banca d’Italia è autorità nazionale competente nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.
5. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività strumentali alle proprie funzioni.».
Il Titolo IV dello Statuto elenca le operazioni che la stessa può effettuare prevedendo che:
- «Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d’Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso» (cfr. articolo 34);
- «la Banca può altresì compiere tutti gli atti e le operazioni connessi o strumentali allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall’applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all’amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:
- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare e gestire strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all’estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi» (cfr. articolo 35);
- «La Banca d’Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali Può svolgere altri servizi per conto dello Stato» (cfr. articolo 36).
L’articolo 3 dello Statuto stabilisce che «Il capitale della Banca d’Italia è di 7.500.000.000 euro ed è rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna».
Ai fini fiscali, la Banca d’Italia è soggetta a tassazione quale soggetto IRES ai sensi degli articoli 73, comma 1, lettera b) e 114 del Tuir. Tale ultima disposizione, prevede al comma 1 che nella determinazione del reddito di Banca d’Italia «assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze».
A tal fine, risulta che Banca d’Italia assoggetta ad IRES il reddito mediante la compilazione del modello di dichiarazione Redditi Società di Capitali.
Ciò premesso, si osserva che l’accezione di ”impresa” accolta dalla norma agevolativa in esame non può prescindere dalla definizione di imprenditore prevista dall’articolo 2082 del Codice Civile, il quale dispone che «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi» e, pertanto, deve essere ricostruita alla luce delle nozioni di impresa e di imprenditore accolte nel diritto commerciale.
Ai sensi dell’articolo 2195 del Codice Civile «Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».
L’articolo 2201 del Codice Civile prevede che «Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese».
In proposito, occorre rilevare che, alla luce della disciplina statutaria vigente e della sua peculiare natura, la Banca d’Italia non risulta essere inclusa tra gli enti tenuti all’iscrizione presso il registro delle imprese e non è soggetta tout court alle norme proprie degli imprenditori commerciali.
Tale circostanza assume rilievo in relazione alle finalità del regime agevolativo in esame di convogliare le risorse a favore di ”imprese” che operano nell”’economia reale”.
Pertanto, tenuto conto che la nozione di ”impresa” deve essere interpretata sulla base del contesto in cui la singola disposizione si applica, si ritiene che l’investimento operato dal Fondo pensione nella Partecipazione non costituisca un investimento qualificato ai sensi del comma 89, comma 1, lettera a), dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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