AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2018, n. 39
Articolo 87 del TUIR approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Participation exemption e dote
Quesito
La società Alfa SRL (di seguito anche, l’istante) rappresenta di aver acquisito in data 24 novembre 2014 dalla società Beta s.p.a. alcune partecipazioni in società concessionarie di parcheggi (Gamma s.p.a., Delta s.r.l., Epsilon s.r.l., Zeta s.r.l. e Eta s.r.l.).
La partecipazione nella società Eta s.r.l. (per semplicità d’ora in avanti Eta), pari al 50% del capitale sociale, si riferisce a una società di progetto, costituita ai sensi dell’articolo 37-quinquies della legge n. 109 del 1994, avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione (in regime di project financing) di un parcheggio pubblico interrato nel sedime di Via (…) a (…). Detta società è titolare di una concessione con il Comune di (…) della durata di quarant’anni a decorrere dal 22 ottobre 2009.
L’istante rappresenta una situazione di perdite pregresse della società Eta sostanzialmente riconducibili alla deficitaria attività di gestione delle soste, alla carenza di controllo da parte del comune di (…) e all’aumento di imposte e tasse (Imu, Tarsu, Tares, Tasi, Iva). Per tali motivi la partecipata ha presentato al concedente, alla fine del 2015, un piano di riequilibrio della concessione con l’intenzione di dare inizio a un nuovo confronto con l’amministrazione comunale.
In sede di acquisizione, la partecipazione in Eta è stata valutata (con l’intervento di Banca (…)) negativamente per euro – 1.311.000, valore negativo che ha concorso alla formazione di un prezzo complessivo di vendita di tutte le partecipazioni sopra individuate pari ad euro 32.664.000.
La società istante, all’atto dell’acquisizione, ha contabilizzato, nell’attivo, la partecipazione Eta al valore simbolico di 1 euro e, nel passivo, un fondo per rischi ed oneri specifico per la predetta partecipazione pari a euro 1.311.000 a fronte della copertura delle probabili perdite future della partecipata.
L’iscrizione del sopramenzionato fondo, come dichiarato dalla società, non ha avuto riflessi fiscali immediati.
Negli esercizi 2015 e 2016 Alfa ha utilizzato il fondo in questione, per un totale di 99.000 euro, a fronte della copertura pro-quota (50%) di perdite di tali esercizi.
In proposito, la società ha dichiarato che: “L’operazione di copertura perdite è stata attuata rinuncia al finanziamento precedentemente concesso alla partecipata, con contestuale utilizzo del fondo coperture perdite; conseguentemente, la partecipazione ha mantenuto il proprio valore di carico (anche fiscale) iniziale, pari ad un euro”. Con documentazione integrativa, l’istante precisa che Alfa: “Ha imputato – con valenza fiscale – il fondo copertura perdite a riduzione del valore di carico della partecipazione, che era stato in precedenza aumentato del medesimo importo relativo alla rinuncia al finanziamento effettuata (euro 99 mila); conseguentemente, la partecipazione ha mantenuto il proprio valore di carico iniziale pari ad un euro”.
Negli esercizi 2016 e 2017, invece, si è registrato un miglioramento dei risultati ottenuti dalla società Eta evidenziando entrambi un sostanziale pareggio di bilancio dovuto all’incremento del tasso di occupazione del parcheggio.
In conformità alle nuove linee strategiche di indirizzo elaborate dalla capogruppo Theta s.p.a., che prevedevano la progressiva uscita del gruppo dal “settore parcheggi”, l’istante ha avviato, nel 2017, un processo di dismissione delle partecipazioni detenute nelle società concessionarie di parcheggi.
Il 29 novembre 2017 la società ha quindi trasferito, tra le altre, la partecipazione Eta al valore simbolico di 1 euro a favore di un nuovo soggetto. Nelle valutazioni effettuate dalle parti, infatti, alla partecipazione “Eta” è stato attribuito un incremento di valore di circa euro 1,2 milioni rispetto a quello (negativo) quantificato all’epoca del primo trasferimento avvenuto nel 2014.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede se lo stralcio del residuo fondo copertura perdite, di euro 1.212.000, avvenuto in occasione del trasferimento della partecipazione Eta – il cui rigiro a conto economico è stato contabilizzato tra i “Proventi da partecipazione in società collegate” – possa concorrere alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, usufruendo del regime della participation exemption (in breve, Pex), ossia limitatamente all’importo del 5 per cento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il provento contabilizzato a fronte del rilascio del fondo rischi, relativo alla partecipazione Eta, possa fruire del regime di esenzione nella misura del 95%, concorrendo alla tassazione IRES per il restante 5%, in quanto riferito a un partecipazione che soddisfa tutti i requisiti prescritti dall’articolo 87 del TUIR.
A sostegno di tale soluzione interpretativa, l’istante evidenzia che l’originario trasferimento della partecipazione in questione da parte di Beta ha determinato in capo a quest’ultima una minusvalenza di euro -1.483.000, costituita dall’azzeramento del valore di carico della partecipazione (pari a euro 172.000) e dal contestuale riconoscimento della provvista (pari a euro 1.311.000) a favore dell’istante acquirente.
Tale minusvalenza, riferibile a una partecipazione Pex, è stata recuperata da Beta a tassazione nella dichiarazione UNICO SC 2015 come minusvalenza relativa a partecipazioni esenti.
L’istante è dell’avviso che se Beta, anziché riconoscere al suo avente causa una provvista, avesse capitalizzato la partecipata fino alla copertura del “sottozero” di propria pertinenza (incrementando corrispondentemente sia il valore di carico della propria partecipazione sia il patrimonio netto della partecipata) avrebbe trasferito la partecipazione a 1 euro ma senza alcun riconoscimento di un ulteriore dote, realizzando comunque una minusvalenza (indeducibile) di euro 1.483.000.
Proseguendo il ragionamento della eventuale ricapitalizzazione, l’istante evidenzia come, al momento dell’attuale (secondo) trasferimento da parte della Società istante, il valore economico attribuibile alla partecipazione (pari al 50% del capitale di Eta) non sarebbe stato di 1 euro ma di euro 1.212.000, ossia pari all’ammontare del versamento in conto capitale effettuato da Beta (euro 1.311.000) al netto della parte utilizzata a copertura delle perdite da parte di Alfa (euro 99.000); poiché il valore di carico sarebbe comunque stato pari a 1 euro nella contabilità di Alfa, trasferendo a euro 1.212.000 la partecipazione, la Società istante avrebbe realizzato una plusvalenza Pex esattamene pari a quella che oggi, nella realtà, corrisponde al rigiro del residuo fondo rischi specifico.
L’istante evidenzia che si tratta di una soluzione dettata da un approccio unitario e sostanziale alla questione come quello seguito dall’amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 70/E del 2008, nella quale, in un caso riguardante un’operazione di cessione di una partecipazione attuata contestualmente al trasferimento di un credito da finanziamento verso la stessa partecipata, l’Agenzia ha privilegiato un approccio unitario di natura sostanziale in base al quale il trasferimento del credito è stato considerato un’operazione strumentale ed accessoria alla cessione della partecipazione e, conseguentemente, la minusvalenza realizzata con riferimento al credito è stata ricondotta al regime fiscale Pex della partecipazione.
Anche nel caso di specie si realizza, a parere dell’istante, una sostanziale riconducibilità delle movimentazioni del fondo rischi specifico allo stesso regime Pex della partecipazione cui lo stesso si riferisce.
In sede di documentazione integrativa, l’istante ha precisato che una soluzione diversa da quella prospettata dovrebbe legittimare la società Beta a ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in occasione dell’originario trasferimento della partecipazione, relativa al riconoscimento a favore della scrivente del fondo rischi specifico considerato incrementativo della minusvalenza Pex e dunque non dedotto.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone una valutazione in merito: alla corretta applicazione dei principi contabili in ordine a eventi e fattispecie citati in istanza e nella documentazione integrativa prodotta anche non specificamente inerenti alla questione oggetto di esame, alla correlata quantificazione dei valori indicati in istanza e alla effettiva esistenza dei requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR per le partecipazioni oggetto del quesito.
L’Istante dichiara di aver ricevuto dal suo dante causa (Beta) una provvista, contestualmente al trasferimento della partecipazione al valore simbolico di 1 euro, considerato il valore economico negativo della stessa. Si è, pertanto, nell’ipotesi di una cessione di partecipazioni con la c.d. dote.
A fronte di tale evento, il dante causa ha ritenuto indeducibile ai fini fiscali il componente negativo di reddito, ritenendo sussistenti tutti i requisiti Pex.
L’avente causa istante ha rilevato l’indennità riconosciuta dal suo dante causa nel passivo dello stato patrimoniale, denominando tale provvista come “fondo rischi su partecipazioni”.
L’istante, quindi, non solo non ha sostenuto alcun esborso di denaro, ma ha ricevuto una provvista dal suo dante causa (finanziariamente compensata con gli altri debiti).
Il fondo rischi su partecipazioni contabilmente rilevato dall’istante si presenta, perciò, specificamente collegato alle variazioni che può subire la partecipazione nella controllata che riflettono l’andamento dei suoi risultati economici.
Nel caso si specie, a dire dell’Istante, nella fase antecedente al trasferimento finale della partecipazione, si è registrato un miglioramento di tali risultati fino al raggiungimento del pareggio di bilancio, dovuto all’incremento del tasso di occupazione del parcheggio. Ciò ha consentito di porre in essere il trasferimento senza alcun obbligo di garantire la medesima dote al nuovo avente causa.
Si è, inoltre, preliminarmente verificata una capitalizzazione della società partecipata Eta con rinuncia a un credito finanziario di euro 99.000 e contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi per pari ammontare.
Tutto ciò premesso, si ritiene che l’intero ammontare della dote pari a euro 1.311.000 (sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito della predetta capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.
In relazione all’originario soggetto trasferente (Beta) il medesimo ammontare pari a euro 1.311.000, sempre in virtù della sua stretta connessione alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi a un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, il quale peraltro ha già concorso alla formazione del reddito imponibile in sede di trasferimento della stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 87 e 101 del TUIR.
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