AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 novembre 2018, n. 72
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 passaggio al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 ad 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il contribuente istante, in data […] 2014, ha avviato un’attività di consulenza amministrativa […], avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Avendone, a suo avviso, i requisiti, chiede ora se possa aderire al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d’imposta 2018, e se possa, altresì, fruire dell’aliquota agevolata del 5 per cento prevista dal comma 65 del citato articolo, per i contribuenti che iniziano l’attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.
Con documentazione integrativa del 18 ottobre 2018 – richiesta dalla scrivente al fine di verificare il carattere preventivo dell’interpello – l’istante ha chiarito che nel 2018 non ha ancora percepito alcun compenso professionale e che, nel 2017, ha conseguito ricavi pari a […] euro.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene di poter applicare il regime forfetario nell’anno 2018 fruendo dell’aliquota ridotta del 5 per cento.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio per il 2015), ai commi da 54 ad 89, disciplina il “regime forfetario” di determinazione del reddito, modulato in ragione della tipologia di attività esercitata e dei ricavi o compensi realizzati.
In particolare, al verificarsi dei presupposti disposti dalla norma, sul reddito determinato forfetariamente, tenendo conto del tipo di attività svolta, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15 per cento – ridotta al 5 per cento per i primi 5 anni di attività.
Al fine di razionalizzare i regimi di favore disposti per i contribuenti di minore dimensione, i commi 85 e 86 del medesimo articolo 1 hanno previsto l’abrogazione dei previgenti regimi [regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388); regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)] ed il naturale passaggio al regime forfetario.
Con riguardo al solo regime fiscale di vantaggio, tuttavia, il successivo comma 88 ha disposto una deroga, prevedendo che “I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.”.
L’articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come modificato in sede di conversione dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha prorogato per il periodo d’imposta 2015 la possibilità di accedere al regime di vantaggio, prevedendo che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell’anno 2015.”.
Il regime di vantaggio è stato, quindi, definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016.
I contribuenti che già applicavano il regime di vantaggio potevano continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfetario fruendo, altresì, dell’aliquota del 5 per cento per gli anni che residuavano alla fine del quinquennio (cfr circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
Come già chiarito con la risoluzione n. 65/E del 23 luglio 2015 poiché “fino al 31 dicembre 2014, il regime fiscale di vantaggio, era il regime naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla relativa disciplina, che potevano accedervi senza porre in essere particolari adempimenti preventivi”, coloro che sceglievano di rimanervi negli anni successivi non erano soggetti al vincolo di permanenza che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime d’imposta diverso da quello naturale.
Il regime di vantaggio è, infatti, diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.
Tutto ciò premesso, non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l’istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l’anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l’istante può, altresì, usufruire dell’aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018)
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