Per verificare l’insorgenza dell’obbligo della contabilità ordinario occorre verificare se sussistono i requisiti di cui all’articolo 18 del Dpr n, 600/1973 per cui occorre verificare la sussistenza dei ricavi oltre i limiti stabiliti dalla norma. Pertanto gli imprenditori individuali e le società di persone (per le società di capitale l’unico regime contabile consentito è quello ordinario) il passaggio al regime di contabilità ordinaria avviene all’inizio dell’anno solare e si verifica:
- a causa del superamento del limite dei ricavi nell’anno precedente. Superamento del limite di €. 400.000 per le prestazioni di servizi o di €. 700.000 per le altre attività;
- in caso di trasformazione da società di persone in contabilità semplificata a società di capitali (in tal caso dalla data di effetto della trasformazione e non dal 1° gennaio);
- su opzione del contribuente.
Per la verifica del superamento del limite vanno considerati i ricavi secondo il principio di competenza economica.
Pertanto i soggetti in contabilità semplificata se non optano per la tenuta della contabilità secondo il regime ordinario, a partire da detta data, rientrano naturalmente nel nuovo regime di cassa.
A seguito del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, le imprese avevano l’obbligo di adempiere a quanto disposto dall’art. 10, comma 5, D.L. n. 69/89 in base al quale: “in tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta vanno valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.
La citata previsione normativa è stata soppressa dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 126/2003 (Decreto semplificazioni) a decorrere dal 20.6.2003. L’adempimento in esame è ora contenuto nell’art. 1 del citato Decreto n. 126/2003, in base al quale: “nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.
Da quanto sopra, ne consegue che l’elenco delle attività e passività esistenti al 1° gennaio, che rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale), può alternativamente essere:
a) redatto direttamente sul libro degli inventari;
b) costituito da un prospetto a sé stante.
Prospetto delle attività e passività Situazione dei conti al 1° gennaio
Le poste attive e passive da iscrivere nel prospetto in esame devono essere valutate secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 689/74 e, in particolare, rispettando i seguenti criteri:
ATTIVITÀ CRITERIO DI VALUTAZIONE
Cassa – Valore del denaro fisicamente esistente al primo gennaio dell’anno di passaggio;
Banche – Importo a credito risultante dai c/c bancari;
Crediti – Valore nominale dei crediti, elencati nominativamente, al netto delle perdite verificatesi prima del 01/01.
Ratei e risconti attivi – Importo di competenza dell’esercizio.
Rimanenze – Valore iniziale delle rimanenze corrispondente al valore finale al 31/12 dell’anno precedente.
Beni strumentali – Deve essere indicato il valore di tutti i beni strumentali, sia quelli ammortizzati che quelli in corso di ammortamento. Vanno indicati anche gli acquisti di beni strumentali di importo non superiore a €. 516,46 dedotti interamente nell’esercizio iscrivendo nel fondo ammortamento un valore di ammontare pari a quello del bene;
PASSIVITÀ CRITERIO DI VALUTAZIONE
Debiti – I debiti vanno iscritti al valore nominale: i debiti verso fornitori vanno rilevati singolarmente sulla base della documentazione in possesso dell’impresa e vanno indicati al netto degli sconti commerciali; si deve tener conto anche dei debiti relativi alla merce pervenuta ma per la quale ancora non è stata ricevuta la relativa fattura (fatture da ricevere). Vanno riportati anche i debiti nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, dell’Erario e delle banche;
Ratei e risconti passivi Importo di competenza dell’esercizio.
Fondi ammortamento Il valore dei fondi di ammortamento è determinato: per i beni di cui si conosce la data di acquisizione in misura pari alla somma delle quote massime di ammortamento.
Fondo trattamento di fine rapporto (T.F.R.) L’importo da iscrivere nel fondo TFR è determinato delle quote maturate fino a quella data del 31 dicembre.
Patrimonio netto Per le imprese individuali corrisponde al saldo risultante dalla differenza tra attività e passività. Per le società di persone tale voce va suddivisa nelle sue componenti: capitale sociale (risultante dall’atto costitutivo), utile dell’esercizio e riserve.
Solo nel caso in cui il passaggio avvenga su opzione del contribuente, è necessario effettuare la comunicazione nel quadro VO della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata adottata la contabilità ordinaria, della scelta effettuata, già efficace per effetto del comportamento adottato.
Regime di cassa
L’articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge n. 232/2016, Legge di Bilancio 2017, ha introdotto un nuovo regime di tassazione dei redditi delle imprese minori, sostituendo il vigente principio di competenza, per il computo degli elementi che concorrono a formare l’imponibile, con il criterio di cassa.
L’intervento ha comportato la modifica dell’articolo 66 del Tuir, per effetto del quale, rispetto alla precedente formulazione, ora le imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata, determinano l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
Nel computo dell’imponibile rientrano, come ricavi, il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Nel nuovo sistema non rilevano le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
Come si può notare, con riferimento alla determinazione dell’imponibile delle imprese minori, l’articolo 66 del Tuir, dispone ora la “percezione” dei componenti positivi e il “sostenimento” di quelli negativi, con ciò facendo emergere che essi vanno computati per cassa, vale a dire considerando il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
Pertanto, coloro che adottano la contabilità ordinaria nel periodo d’imposta 2017 e nel 2016 determinavano il reddito secondo gli schemi della contabilità semplificata, devono redigere il prospetto delle attività e passività entro la data del 30 settembre 2017.
Si ricorda che il prospetto delle attività e passività non è soggetto a bollatura o vidimazione.
Infine, pur se per alcuni aspetti la norma appare superflua, sembra opportuno rammentare che l’articolo 12 del Dpr n. 689/1974, dispone che la differenza fra l’ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.
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