AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 maggio 2019, n. 140
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario
Quesito
Tizia (in seguito “Contribuente” o “istante”) dichiara di esercitare l’attività di libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011. La Contribuente afferma altresì che nel 2019 prevede di:
1. fuoriuscire da detto regime a causa del superamento – per oltre il 50 per cento – del limite di euro 30.000;
2. non superare il limite dei 65.000 euro di compensi.
L’Istante chiede se a partire da tale anno può transitare nel regime forfetario di cui alla legge n. 145 del 2018 e, in caso di risposta favorevole, quali adempimenti deve conseguentemente porre in essere.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Contribuente ritiene di potere transitare nel regime forfetario dal momento dell’emissione della fattura che determinerà il superamento della soglia di euro 30.000. Nella suddetta fattura, e in quelle successive, indicherà il riferimento normativo del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014. Così facendo, applicherà il regime forfetario per tutto il 2019 con applicazione dell’imposta del 15 per cento.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si ritiene di poter condividere la soluzione prospettata dall’Istante con le seguenti precisazioni.
In via preliminare, è opportuno precisare che il presente parere è reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi comunicati dalla Contribuente, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione con rifermento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’Istante verte sulla possibilità di transitare – nel 2019 – dal regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in seguito “regime di vantaggio”), direttamente al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in breve “regime forfetario”).
Al riguardo si ricorda che il regime forfetario, introdotto dalla legge n. 190 del 2014 e poi significativamente modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche al fine di superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili, tra i quali anche il regime fiscale di vantaggio, consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato. Sebbene con caratteristiche in parte diverse, il primo destinato a “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, il secondo destinato, in generale, alle persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro e in possesso dei requisiti di all’articolo 1, commi 54 e 57 della legge n. 190 del 2014, si tratta pur sempre di due regimi naturali, applicabili dai contribuenti che in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario. Ne emerge, dunque, una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio dell’Istante da un regime all’altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo.
Nonostante il rinvio fatto dal regime di vantaggio alle disposizioni dei cd ex minimi di cui alla legge n. 244 del 2007, non si applica, in tale evenienza, quanto disposto dal comma 111 dell’articolo 1 della citata legge, che obbligava coloro che uscivano dal regime di favore per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfetari che, come più volte chiarito, costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche .
Tanto premesso, se ai fini IVA i due regimi prevedono il medesimo trattamento delle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, sicché è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non anche quello al regime di vantaggio, ai fini dell’imposizione diretta i due regimi presentano, per la determinazione del reddito imponibile, delle caratteristiche non del tutto coincidenti. Ne consegue che il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario.
Si ricorda, infine, che, diversamente dal regime di vantaggio, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57 (c.d. cause ostative) ovvero a seguito di apposita opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (cfr. articolo 1, comma 71).
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