AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 maggio 2021, n. 378

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Passaggio dal regime ordinario a regime forfetario

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

[ALFA], di seguito istante, nella persona del […] in qualità di rappresentante legale, L’istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. [BETA], nell’anno 2020, per la sua attività di collaborazione svolta nei confronti dell’istante, ha emesso n. 12 fatture, regolarmente saldate, per un importo mensile di Euro […] comprensivo di IVA e contributo alla cassa previdenziale, applicando il regime fiscale ordinario.

In data 3 marzo 2021, lo stesso ha comunicato via mail di aver «erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 84 della legge n. 190 del 2014» che costituiva il suo regime naturale per il 2020.

Il professionista ritiene «che tale errore materiale non possa integrare un comportamento concludente ai fini dell’esercizio dell’opzione (tacita) per il regime ordinario e che, pertanto, una tale opzione non è stata mai esercitata». Di conseguenza, quest’ultimo avrebbe intenzione di rettificare l’errore mediante emissione di note di credito per lo storno dell’IVA esposta nelle fatture emesse nel corso dell’anno 2020 e «contestuale emissione di una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’IVA stornata».

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

In sintesi, con riferimento alla richiesta avanzata dal collaboratore, l’istante «ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente:

1. “accettare le note di credito;

2. compensare le note di credito con la fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’IVA stornata».

Parere dell’agenzia delle entrate

Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n.190 del 2014, modificato dapprima dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) successivamente, in modo significativo, dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e da ultimo dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 54, dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57; ai fini della sua applicazione, da parte di un soggetto già in attività e che applica il regime ordinario, non è, peraltro, prevista alcuna specifica opzione.

Ciò non toglie che si rende applicabile anche a detto regime quando disposto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.[…]».

Ora, nel caso prospettato, come succintamente descritto dall’istante, risulta che […] collaboratore dell’istante pur possedendo, a suo dire, i requisiti per adottare nel periodo d’imposta 2020 il regime forfetario:

i. negli anni pregressi non ha applicato il regime forfetario (non è noto se per scelta o per mancanza dei requisiti);

ii. nel 2020 (ed invero anche nel 2021) ha tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVA e applicazione del contributo previdenziale;

iii. risulta alla scrivente la presentazione delle liquidazioni periodiche;

iv. è presumibile pensare che sulle fatture abbia indicato anche la ritenuta a titolo di acconto;

v. non è noto se abbia comunicato entro il 28 febbraio del 2020 alla Cassa forense l’opzione per il regime di favore ai fini contributivi.

Di conseguenza, per quanto sopra esposto, non si ravvisano le condizioni affinché […] collaboratore dell’istante possa mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d’imposta 2020, e per l’effetto non può essere accolta la soluzione proposta di considerare corretta l’emissione delle note di variazione e di una fattura pari all’importo dell’IVA stornata.