In riferimento alle sanzioni sull’obbligo della comunicazione della Posta Elettronica Certificata, Unioncamere con un proprio comunicato ha chiarito che non potendoci essere disparità di trattamento tra le imprese individuali e le società, le ditte individuali che entro il 30 giugno scorso non hanno comunicato la Pec al Registro delle Imprese non saranno soggette alle sanzioni da parte dell’ufficio del registro delle imprese previste dall’articolo 2630 del codice civile (ovvero da 103 euro a 1.032 euro) per omessa esecuzione di denunce e depositi. Tuttavia in caso di mancata comunicazione della Pec nel caso di una nuova impresa viene sospesa la domanda di iscrizione al registro per 45 giorni, e per realtà già esistenti non hanno effetto le variazioni comunicate al registro delle imprese. Decorso inutilmente il termine, la domanda di iscrizione viene respinta.
Per la norma di riferimento la questione dell’applicazione della sanzione tuttavia resta controversa, in particolare relativamente alla scadenza del 29 novembre 2011 relativa alla comunicazione al registro imprese della Pec delle società costituite prima del 29 novembre 2008, la circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 3 novembre 2011, n. 3645/C, aveva stabilito che, nel silenzio della norma (in quanto alla data di emanazione della circolare non erano previste sanzioni), il “mancato rispetto di tale termine” comportava l’applicazione delle consuete sanzioni dall’articolo 2630 codice civile.
Il Decreto Legge n- 185/2008 articolo 16 comma 6-bis (non iscrizione e non applicazione delle sanzioni, se non si comunica la Pec dopo tre mesi dalla presentazione) è stato introdotto solo dal 7 aprile 2012, ovvero dopo la scadenza del 29 novembre 2011 (della comunicazione della Pec delle società già in essere), quindi si applica solo “a regime” alle nuove iscrizioni di società.In base al parere del Consiglio di Stato del 10 aprile 2013, n. 1714/2013, il citato comma 6-bis si applica solo all’iscrizione dell’impresa nel registro, al contrario di quanto detto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 24 aprile 2013, n. 3660/C, che, peraltro, non si esprime sull’applicazione o meno delle sanzioni alla mancata comunicazione, da parte delle ditte individuali, della posta elettronica certificata (Pec) al registro delle imprese, entro il 30 giugno scorso. Dunque, qualora un’impresa presenti una domanda di iscrizione al registro delle imprese non avendo dichiarato il proprio indirizzo di Pec, e non provveda alla comunicazione della Pec nei tre mesi successivi, se trattasi di società, ovvero nei quarantacinque giorni, se si tratta di impresa individuale, l’ufficio del registro delle imprese “non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese”.
Il Decreto Legge n- 185/2008 articolo 16 comma 6-bis (non iscrizione e non applicazione delle sanzioni, se non si comunica la Pec dopo tre mesi dalla presentazione) è stato introdotto solo dal 7 aprile 2012, ovvero dopo la scadenza del 29 novembre 2011 (della comunicazione della Pec delle società già in essere), quindi si applica solo “a regime” alle nuove iscrizioni di società.In base al parere del Consiglio di Stato del 10 aprile 2013, n. 1714/2013, il citato comma 6-bis si applica solo all’iscrizione dell’impresa nel registro, al contrario di quanto detto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 24 aprile 2013, n. 3660/C, che, peraltro, non si esprime sull’applicazione o meno delle sanzioni alla mancata comunicazione, da parte delle ditte individuali, della posta elettronica certificata (Pec) al registro delle imprese, entro il 30 giugno scorso. Dunque, qualora un’impresa presenti una domanda di iscrizione al registro delle imprese non avendo dichiarato il proprio indirizzo di Pec, e non provveda alla comunicazione della Pec nei tre mesi successivi, se trattasi di società, ovvero nei quarantacinque giorni, se si tratta di impresa individuale, l’ufficio del registro delle imprese “non può che respingere la domanda di iscrizione al registro delle imprese”.
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