La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 2925 depositata il 22 gennaio 2014 intervenendo in temadi pene accessorie per reati tributari affermando che anche qualora la previsione legale relativa alla pena accessoria stabilisca sia il minimo sia il massimo di durata della pena accessoria devono trovare applicazione il criterio generale e la regola sussidiaria previsti dall’art. 37 c.p. sulla durata delle pene accessorie temporanee.
La vicenda ha riguardato un contribuente accusato dei reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale ha applicato la pena dallo stesso richiesta in accordo con il pubblico ministero applicando nei suoi confronti le pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 216 I. fall, e all’art. 12 del d. lgs. n. 74 del 2000 e «determinando la durata di quelle temporanee nel massimo edittale e comunque non superiore all’entità della pena inflitta».
Per la cassazione della decisione del giudice di merito l’imputato, per il tramitre del suo difensore, proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini cassano la sentenza limitatamente alle pene accessorie temporanee ex art. 12 D. Lgs. n. 74/2000 con rinvio al Tribunale, rigettando gli altri motivi.
I giudici di legittimità hanno ritenuto di aderire all’indirizzo che prevede che la pena accessoria di durata espressamente determinata dalla legge è anche quella per la quale la legge contempli un minimo ed un massimo spettando in tali casi al giudice, nell’ambito di tale intervallo temporale, stabilirne la concreta durata ricorrendo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 25229 del 17/04/2008 – dep. 20/06/2008, Ravara, Rv. 240256; In senso conforme: Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008 – dep. 18/11/2008, P.G. in proc. Di Vincenzo, Rv. 241538).