La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 27812 depositata il 12 dicembre 2013 intervenendo in tema di pensione di inabilità ha statuito che ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della L. 118/1971, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dall’art. 14 septies, comma 4, L. 29 febbraio 1980, n. 33, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione sostitutiva dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 4 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui agli art. 13 e 17 della L. 118/1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare.
La controversia viene sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito di ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello che, aveva confermato la sentenza del giudice di prime cure, accoglieva la domanda proposta da una signora nei confronti dell’Inps ed ha riconosciuto il diritto dell’invalida a percepire la pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2006 rilevando che la ricorrente, oltre ad essere totalmente inabile era altresì in possesso del necessario requisito reddituale, non dovendovi computare nell’accertamento dello stesso i redditi percepiti dal coniuge.
L’Istituto previdenziale nel ricorso proposto alla Corte Suprema lamenta, tra l’altro, che il limite reddituale non sia stato ritenuto comprensivo dei redditi del coniuge, ritenendosi rilevante solo il reddito individuale.
Gli Ermellini dopo un beve excursus della normativa di riferimento e dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità fino all’entrata in vigore del D.L. 76/2013 accolgono il ricorso depositato dall’INPS. Infatti, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, assumeva rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido ma anche quello del suo eventuale coniuge. Per cui, “il beneficio andava negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.”
I giudici di legittimità giungendo a tale conclusione hanno considerato che la stessa risulta in linea ” con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato”.
Il legislatore con il d.l. 28 giugno 2013 n. 76 interviene sul quadro normativo e giudiziario in particolare “attraverso l’art. 10 comma 5 è andato a modificare l’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, inserendo una ulteriore disposizione con la quale si specifica che «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
La nuova norma chiarisce ed individua quindi, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione assistenziale.
La disposizione dell’art. 10 comma 5 si completa con quanto disposto al successivo comma 6 della stessa norma dove si prescrive che la disposizione sopra descritta “si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.”
Così facendo, si legge nella sentenza, “il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice.
La nuova norma evidenzia il suo aspetto innovativo, in particolare, con lo stabilire che essa sarà applicato, ed ivi i requisiti in essa contenuti, solo a partire dal 28 giugno 2013 ed aggiungendo, la normativa, che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute.
Per i giudici del Palazzaccio dalla normativa di riferimento, in particolare dal D.L. n. 76/2013, si possono determinare i seguenti principi di indirizzamento sia l’attività amministrativa che quella giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n.76 del 2013 più volte richiamato:
- il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso ad € 16.127,30.
- la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite.
- ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto.
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