AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 febbraio 2019, n. 63
Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo – art. 49, comma 2, del TUIR – Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Quesito
La Ragioneria Provinciale dello Stato fa presente che dovrà liquidare mensilmente una pensione privilegiata ordinaria tabellare, proveniente da altra Ragioneria Territoriale competente per territorio, in favore di un Caporale in congedo affetto da infermità contratta per causa di servizio ascrivibile alla I categoria.
Al riguardo, l’Organismo istante evidenzia che il trattamento pensionistico, come previsto dal decreto concessivo del Ministero della Difesa n. 545 del 25/09/2007, è così articolato:
– Assegno Tabellare di I categoria;
– Assegno di Superinvalidità – Tab. E lettera A n. 3;
– Indennità di Accompagnamento;
– Indennità mensile per particolari cure fisioterapiche (nella voce assegni vari);
– Indennità Integrativa Speciale”.
Il provvedimento del Ministero della Difesa indica espressamente che: “Il trattamento di cui al presente decreto NON è esentato dall’Irpef”.
La Ragioneria istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare in argomento, in particolare l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche siano esenti da IRPEF.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche siano esenti dall’IRPEF e dalle relative addizionali, regionali e comunali, dal momento che trattasi di assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare militare, aventi funzione risarcitoria in quanto sono finalizzate a coadiuvare il grande invalido nell’assistenza che ne esclude la natura retributiva/reddituale.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 34, dal titolo “Altre agevolazioni”, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la “Disciplina delle agevolazioni tributarie” dispone che “Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.”(sottolineatura aggiunta).
In ragione di tale disposizione, pertanto, le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, non essendo menzionate, ovvero ricomprese nell’ambito applicativo del citato articolo 34, risultano imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 49, co. 2, del TUIR in applicazione del quale “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente … le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati…”.
L’articolo 34 riportato riconosce, però, il regime fiscale di favore agli “assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie” (sottolineatura aggiunta). Al riguardo, si osserva che la scrivente ha ritenuto che avesse valenza reddituale, ai fini IRPEF, l’aumento del decimo della pensione privilegiata ordinaria, attribuito ai sensi dell’articolo 67, comma 4, del d.P.R. 1092 del 1973, quale parte integrante della pensione base e, come tale, soggetto al medesimo regime fiscale di quest’ultima (risoluzione n. 143 del 1996).
Non altrettanto è stato, invece, sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria per gli assegni di superinvalidità, di assistenza ed accompagnamento e di cumulo d’infermità.
Invero, per tali elargizioni con diversi documenti di prassi che, seppur datati, possono considerarsi ancora attuali in ragione della circostanza che la lettera dell’articolo 34, per quanto di interesse in questa sede, non è stata oggetto di modifiche legislative, è stata ravvisata una loro autonomia e accessorietà rispetto al trattamento di quiescenza principale, tanto da consentire di identificare tali erogazioni tra gli “assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie” di cui al citato articolo 34 (cfr. risoluzioni n. 143 del 1996, n. 11/800 del 1984 e n. 8/167 del 1976).
Per completezza, si fa presente che l’INPDAP (ora INPS) con la nota operativa 9 luglio 2010, n. 36, avente ad oggetto gli “Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo” ha ricompreso tra gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e non reversibili i seguenti emolumenti:
1) l’assegno di superinvalidità;
2) l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni;
3) l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo;
4) l’assegno integrativo;
5) l’aumento d’integrazione per i familiari a carico;
6) l’assegno d’incollocabilità;
Sulla base di quanto illustrato, pertanto, la scrivente ritiene che l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, quali assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, siano esenti da IRPEF ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973.
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