La Sezione Tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10773 depositata il 21 aprile 2023, ha statuito il principio di diritto: «In tema di valutazione delle rimanenze in chiusura d’esercizio, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il criterio del minore fra il valore di mercato o di possibile realizzo ed il costo specifico (quale costo di acquisto o di produzione), di cui all’articolo 92, comma 5, tuir, non può essere applicato a beni diversi da quelli raggruppabili “in categorie omogenee per natura e per valore” ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, con particolare riguardo ai beni valorizzati a costi specifici».
La vicenda ha riguardato una società di capitale a cui l’Agenzia delle Entrate notificavano un avviso di accertamento con cui si era disconosciuto le variazioni in diminuzioni, delle minusvalenze a seguito della vendita di un immobile contabilizzato tra le “rimanenze finali”.
La società impugno l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. In sede di appello i giudici della C.T.R. meneghina riteneva corretto l’atto impositivo. In particolare la valutazione di un immobile contabilizzato tra le “rimanenze finali” va effettuata sulla base di quanto previsto dall’art. 92 TUIR secondo il costo storico ed è fiscalmente irrilevante la svalutazione che può derivare dalla valutazione a costo specifico ai fini civilistici. Infatti, per i giudici di appello l’articolo 92 del TUIR
Avverso la decisione dei giudici della CTR la società contribuente proponeva ricorso in cassazione.
Gli Ermellini respingono il ricorso della società. In particolare per i giudici della Suprema Corte la valutazione di un immobile contabilizzato tra le “rimanenze finali” va effettuata sulla base di quanto previsto dall’art. 92 TUIR secondo il costo storico ed è fiscalmente irrilevante la svalutazione che può derivare dalla valutazione a costo specifico ai fini civilistici. Infatti, per i giudici di legittimità l’articolo 92 del TUIR si pone in rapporto di dipendenza della norma civilistica, nel senso che «la possibilità di procedere a valutazioni che possano avere rilevanza fiscale è circoscritta alle sole giacenze di magazzino comprendenti beni valutati con criteri forfettari. Diversamente, per i beni valutati a costo specifico, il valore ai fini fiscali è rappresentato dal costo stesso, essendo irrilevanti le svalutazioni, che, invece, sono obbligatorie in bilancio».
I giudici di legittimità è infondata anche la censura di violazione dell’art. 12 comma 5 L. n. 212/2000. Infatti i giudici della S.C. hanno ribadito che in tema di verifiche tributarie, il termine ex art. 12 comma 5 L. n. 212/2000 è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione (così Cass. n. 17002/2012, seguita da altre nello stesso senso, ad es., Cass. n. 16323/2014).
Tale principio è stato riaffermato anche dalla Cass. n. 6779/2022 ribadendo che, in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, della L. n. 212 del 2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati.