L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del credito di imposta per gli investimenti 4.0 e attività di R&S, l’obbligo di comunicare, con apposita comunicazione telematica (ex ante e ex post) con modello adottato con decreto ministeriale:

  • preventivamente – comunicare l’importo degli investimenti che l’impresa intende effettuare;
  • a conclusione degli investimenti, l’impresa deve aggiornare i dati comunicati preventivamente;
  • di completamento per gli investimenti effettuati dal 01/03/2024 fino al 30/03/2024;
  • per i crediti di imposta maturati nel 2023 per gli investimenti effettuati nel 2023 e non ancora utilizzati.

Il suddetto articolo recita 1. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. “

Investimenti realizzati nel 2023 e tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 le imprese che hanno effettuato investimenti relativi all’anno 2023  sui quali abbiano maturato il credito di imposta e previsto il blocco, dal 30/03/2024, della fruibilità del credito residuo fino alla comunicazione telematica dei dati inerenti l’investimento e del credito spettante ed utilizzato.

Tale blocco interesserà molte imprese che hanno effettuati investimenti 4.0, in quanto il credito maturato può essere fruito nel modello F24 in tre rate annuali dalla data in cui l’investimento è stato interconnesso. Per fruire le rate successiva alla prima, per i crediti maturati nel 2023, le imprese dovranno attendere l’approvazione dell’apposito modello ed effettuarne l’invio. 

Si rammenta che per i crediti di imposta investimenti 4.0 l’anno l’anno di riferimento da indicare nel mod. F24, come previsto dalla risoluzione n. 3/E del 2021 e dalla FAQ del 13/09/2022 dell’Agenzia delle Entrate, corrisponde con l’anno di interconnessione del bene che a sua volta coincide con l’anno della perizia. Per cui per l’individuazione dell’anno di ‘effettuazione dell’investimento 4.0 non trova applicazione l’art. 109 del TUIR.

investimenti effettuati fino al 2022

Nella rrisoluzione n. 12/E del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle entrate ha precisato che nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:

– per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

– per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

L’Agenzia delle Entrate integra la risoluzione n. 19/E del 2024 con la faq pubblicata del 16 aprile 2024precisando che per i beni di cui ai comma 1056 e 1057 della legge n. 178/2020, qualora l’interconnessione sia avvenuta nel corso del 2023 e del 2024, l’impresa potrà fruire del credito di imposta nel modello F24 con il codice tributo 6936 indicando come anno di riferimento l’anno in cui è iniziato l’investimento.

Pertanto per gli investimenti di cui ai commi 1056 e 1057 relativi all’anno 2022 e precedenti, quand’anche l’interconnessi sia stata effettuata nel corso degli anni 2023 o 2024, non trova applicazione la sospensione dei crediti di imposta. In quanto la norma dispone il blocco solo per gli investimenti non indicati nella norma, al divieto di compensazione imposto a partire dal 30 marzo 2024. I contribuenti possono così utilizzare liberamente i relativi crediti maturati, indicando, nel mod. F24, il codice tributo 6936 e, come “anno di riferimento”, “l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale”.

FAQ

Faq del 16 aprile 2024 – In attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, la risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 ha sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo 6936, riferiti agli anni 2023 e 2024. Considerato che il citato codice tributo 6936 è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178 del 2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, si chiede di conoscere quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057

I crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

  • dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.