La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 6820 depositata il 15 febbraio 2024, intervenendo in tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 – 01). …”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentate di una società a responsabilità limitata, nei cui confronti veniva mossa l’accusa del reato di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 per omessa presentazione della dichiarazione IVA. Il Tribunale riconosceva l’imputato colpevole del reato ascrittogli. Avverso la sentenza dei giudici di prime cure veniva proposto dall’imputato appello. La Corte Territoriale confermava la sentenza impugnata. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con l’unico motivo, l’omessa risposta al primo motivo di appello sulla carenza dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, per la difesa, risultava rilevante ai fini della decisione perché inciderebbe sulla prova della volontarietà dell’omessa dichiarazione, la presentazione delle comunicazioni annuali confermerebbe quanto dichiarato dall’imputato sin dall’inizio e cioè che l’omissione era il frutto di una non corretta comunicazione con lo studio commercialista incaricato della tenuta della contabilità aziendale.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputato, evidenziando che la motivazione della sentenza di appello non si era pronunciata sull’assenza di dolo e la sussistenza, al più della colpa, tenuto conto delle condotte antecedenti e dell’omesso controllo dell’attività del commercialista.