La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di bancarotta impropria, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico» (Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014„ Solignani, Rv. 260356 – 01). …”
Per i giudici di piazza Cavour la “consapevole rappresentazione” è adeguatamente dimostrata quando l’agente, attraverso il sistematico e prolungato omesso versamento delle imposte e dei tributi, poteva astrattamente prevedere l’evento del dissesto, quale conseguenza della propria condotta (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262:207 – 01).
Pertanto “… Una siffatta condotta di esteso e sistematico mancato versamento degli oneri erariali (cfr. Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046 – 01; Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337 01) non poteva non rientrare nella «cd. “zona di rischio penale”, ossia il parametro spazio- temporale entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo» (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073 – 01). Da tale punto di vista, la rilevanza penale della condotta può escludersi solo allorquando «l’azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell’impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto» (Rv. 273073 – 01, cit.). …”
Derubricazione del reato
Quando si chiede la derubricazione da reato di bancarotta impropria in quello di bancarotta semplice occorre che siano fornite eccezioni non generiche “… relativa ai non altrimenti specificati “crediti” non riscossi, da un lato, e l’insufficienza, dall’altro, dell’affermazione di aver privilegiato i crediti vantati dai lavoratori dell’impresa, argomento, quest’ultimo, non utile né decisivo a ritenere interrotto il nesso di causalità con l’evento pregiudizievole per la società, sotteso all’art. 40 cod. pen. Le scelte gestionali scaturite dalle contingenze indicate dalla difesa si riferiscono, cioè, ad atti non inidonei a escludere il tradimento degli obblighi gravanti sull’amministratore unico, posto in posizione di garanzia di tutti i creditori (non solo dei lavoratori o dei fornitori); pertanto, esse non sono idonee ad esimere dalla penale responsabilità colui che è tenuto ad interrompere il rapporto eziologico che sfocia nella verificazione del danno (Sez. 5, n. 3714 del 14/12/2011, dep. 2012, Colombo, Rv. 252947 – 01). …”
Danno di rilevante gravità
Per il reato in parola l'”assenza di un comportamento” che abbia “provocato una diminuzione della massa attiva, per i giudici di legittimità, non risulta rilevante, In quanto «la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta “propria” ed il richiamo integrale dell’art. 223, conrima 2, legge fall. alle pene previste dall’art. 216 legge fall.» (Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Peviani, Rv. 281578 – 01; Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009 – 01).
| Bancarotta impropria e debiti tributari | |
| dolo specifico | ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta impropria, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi:
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| nesso causale | Dalla sentenza pen. n. 17140/2024 emerge in ordine al nesso causale che:
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