L’articolo 6, comma 3 , del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”
Sul tema la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di prestazioni di servizi regolate mediante rilascio di effetti cambiari, l’obbligo di emissione della fattura sorge in corrispondenza dell’esigibilità della cambiale. Dallo stesso momento sorge l’obbligo di regolarizzazione da parte del committente, mediante autofatturazione, della mancata emissione della fattura da parte del fornitore (Cass. ordinanza n. 3756/2019).”
In ordine al pagamento mediante emissione di cambiali la giurisprudenza ha stabilito che ” in tema di IVA il rilascio di pagherò cambiari può essere equiparato al pagamento unicamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione di pagare sia già scaduta, in quanto solo in questo caso può ritenersi intervenuto un evento giuridicamente rilevante equiparabile al pagamento per la sostanziale identità, ai fini pratici, dei due fenomeni, mentre qualora, invece, la cambiale non sia ancora scaduta, il solo rilascio non autorizza alcuna equiparazione al pagamento, atteso che la sua natura di mera obbligazione di un pagamento futuro ne impedisce l’assimilazione alla consegna di denaro immediatamente spendibile.
Ne consegue che l’obbligo di emissione della fattura sorge alla scadenza dell’effetto cambiario.
D’altra parte, l’obbligo di emettere fattura da parte del beneficiario di cambiali emesse in pagamento del corrispettivo di una prestazione di servizi sorgerà al momento della loro emissione, se si tratta di cambiali esigibili.
Infatti, la cambiale contiene la promessa incondizionata di pagare una somma ad una determinata scadenza. Ne consegue che la pretesa di voler riconoscere verificato il presupposto impositivo al momento della sottoscrizione delle cambiali, per l’importo integrale di esse, anche per quelle a scadere, è erronea: l’emissione di pagherò cambiari può configurare obbligo di emissione di fattura, per il prenditore, solo nella parte in cui l’obbligo di pagamento sia attuale, non anche per la parte dell’importo per cui il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento (Cass. sentenza n. 7348/2003).”