La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24200 depositata il 9 settembre 2024, intervenendo in tema di IMU e decadenza e natura della dichiarazione, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di IMU il legislatore, diversamente da quanto previsto per l’ICI, ha stabilito, ai fini del godimento dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, che qui interessa, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi tramite l’apposto modello ministeriale ed in un determinato termine finale, individuato – di regola – al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta …”

Gli Ermellini hanno precisato, in tema di dichiarazione IMU, che “Il fondamento normativo di tale obbligo va individuato negli artt. 9, comma 6, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 2, comma 5, d.l. 31 agosto 2013, n. 102 sopra riportato.”

La sentenza ha riguardato l’esenzione IMU per gli enti senza scopo di lucro. Il Comune aveva notificato un atto impositivo per il recupero dell’IMU non versata per mancata comunicazione, entro i termini previsti, della dichiarazione IMU. L’Ente non profit impugnava tale atto. La controversia giunge innanzi alla Corte Suprema. 

I giudici di legittimità, dopo aver chiarito quale norme applicabili, hanno ritenuto che  il riconoscimento del beneficio in esame postula l’assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l’art. 2, comma 2, comma 5-bis, l. 31 agosto 2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un’espressa indicazione della norma (cfr. sul punto, Cass., Sez. U., 23 dicembre 2004, n. 23832; Cass., Sez. T., 9 gennaio 2004, n. 138; Cass., Sez. U., 5 giugno 1998, n. 524; Cass., Sez. I, 6 giugno 1997 n. 5074; con riferimento all’art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, n. Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15473; Cass., Sez. V, 18 novembre 2009, n. 24301, richiamate, in altro contesto normativo, ma in applicazione di un principio generale, da Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23584).”

I giudici di piazza Cavour hanno precisato che scopo della previsione dell’obbligo dichiarativo è quello di porre l’ente impositore nelle condizioni di poter controllare la veridicità dei dati esposti, evitando problematiche verifiche ex post, anche in sede giudiziaria, e di poter prevedere le risorse finanziarie su cui potrà contare per la gestione degli interessi comunali, esigenze queste poste a garanzia del buon funzionamento dell’amministrazione pubblica e che giustificano, in ogni caso, la natura perentoria e, quindi, decadenziale del termine.

Sulla natira della dichiarazione IMU, la Suprema Corte ha chiarito che  La dichiarazione in oggetto va poi considerata come atto di volontà e non come mera ed emendabile dichiarazione di scienza-.

Risulta, infatti, costante nella riflessione di questa Corte (applicata in vari settori del diritto tributario) considerare dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l’intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell’affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all’esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass., Sez. T., 28 dicembre 2023, n. 36175; Cass., Sez. VI/T, 13.12.2021 n. 39681, Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2016, n. 389; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2018, n. 610; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2018, n. 10029; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26421; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2018, n. 10070; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31052; Cass., Sez. 5″, 15 gennaio 2019, n. 711; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13343; ed ancora      Cass., Sez. T., 15 novembre 2021, n. 34266; Cass. Sez. T., 15 dicembre 2017, n. 30172 Cass., Sez. T., 29 marzo 2017 n. 8103).”

Per quanto concerne tale obbligo a carico degli Enti non profit per il riconoscimento dell’esenzione IMU vi sono state una serie di decisioni.

La Corte Suprema con l’ordinanza n. 6096 del 2024 ha affermato che le attività svolte all’interno delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), convenzionate con le regioni, hanno natura commerciale e gli immobili utilizzati sono soggetti al pagamento dell’imposta municipale. Le regioni si avvalgono di strutture private per prestare servizi ai cittadini, per i quali vengono corrisposti dei corrispettivi stabiliti dalla convenzione in funzione dei costi sostenuti e, per l’effetto, mancano i presupposti per fruire dell’esenzione.

Con l’ordinanza 10754 del 2017 è stato chiarito, dalla cassazione, che gli enti non profit hanno diritto all’esenzione IMU se svolgono l’attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. L’esenzione non spetta qualora le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un’impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. La convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali), poi, non esclude la logica del profitto e non conferma che l’obbiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare.

Con l’ordinanza n. 14721 del 2024 è stato precisato che non spetta l’esenzione se l’immobile viene utilizzato sulla base di un contratto di locazione o di comodato. Ci deve essere identità tra soggetto possessore e utilizzatore. A meno che l’immobile non venga dato in comodato da un ente non profit a un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura del concedente.