La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 19591 depositata il 16 luglio 2024, intervenendo in tema di intervento del fondo di garanzia e fallimento del datore di lavoro, ha ribadito il principio secondo cui “… In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori” (Cass. n. 1887/20). …”

La vicenda ha riguardato un dipendente che aveva presentato domanda per  l’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto, ex art. 2 della legge n. 297/82, maturato alle dipendenze della C. srl in liquidazione, nei confronti della quale aveva esperito un pignoramento mobiliare negativo. L’INPS negava al dipendente l’intervento del fondo di garanzia. Avverso la decisione dell’INPS il dipendente ricorreva alle vie giudiziarie. Il Tribunale adito accoglieva la domanda del dipendente. L’INPS avverso la decisione del giudici di prime cure proponeva appello. La Corte territoriale respingeva l’appello dell’Inps. L’Ente proponeva, avverso la sentenza di appello, ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettarono il ricorso.

Gli Ermellini hanno precisato sulla possibilità di poter decidere incidentalmente, anche dal giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di intervento del predetto Fondo hanno evidenziato che rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale cui è tenuto il Fondo di garanzia, la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico, che nessuna norma di legge impone che debba essere definita con efficacia di giudicato; di più, è una questione che nessuna delle parti del processo potrebbe validamente chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato, dal momento che, svolgendosi la controversia previdenziale tra il lavoratore assicurato e l’ente previdenziale chiamato al pagamento ed essendo il datore di lavoro terzo estraneo a tale vicenda, l’accertamento che in essa dovesse essere compiuto circa la sua non assoggettabilità a fallimento non potrebbe mai far stato nei suoi confronti, in considerazione dei limiti soggettivi del giudicato stesso.”

Inoltre sulla seconda questione, i giudici di piazza Cavour, hanno precisato che sulla “seconda questione, se la procedura esecutiva intrapresa con esito infruttuoso sia sufficiente per far ritenere lo stato di insolvenza della società datrice di lavoro, va evidenziato che il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituisce un “fatto esteriore” (cfr. art. 5 comma 2 L.F.) sintomatico della circostanza che il debitore non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e ciò è stato ribadito anche di recente da questa stessa sezione della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 1771/23).”