La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25477 depositata il 13 novembre 2013 intervenendo in materia di diritto alla detrazione ha affermato che ai sensi del combinato disposto degli (applicabile alla fattispecie ratione temporis) articoli 28, 37 (il cui contenuto regola il termine di decadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA) e 55 del D.P.R. 633/72 (che prevede l’applicazione dell’accertamento induttivo, in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale), la presentazione della dichiarazione IVA anche con un solo giorno di ritardo rispetto al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’articolo 37 del D.P.R. n. 633/72, comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione.
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata la cartella di pagamento emessa ai fini IVA con cui l’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione di un credito d’imposta risultante dalla dichiarazione IVA annuale che era da ritenersi omessa poiché inviata oltre il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 633 del 1972.
La società contribuente avverso tale atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la sentenza di primo grado.
La società, per la cassazione della sentenza dei giudici di appello, ricorre alla Corte Suprema affidandosi a tredici motivi di censura. LAmministrazione propone controricorso.
Gli Ermellini, respingendo il ricorso della società, evidenziano che la ritardata presentazione della dichiarazione oltre il termine di cui all’articolo 28 (ratione temporis) equivale ad omissione della dichiarazione, determinando la perdita definitiva del diritto in parola, senza possibilità di sanatoria (Cass. 11737/11, 16341/13) .
Inoltre non rileva la circostanza che, al momento dell’emissione della cartella di pagamento impugnata, il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale fosse stato elevato a 90 giorni dall’art. 2 comma 7 del D.P.R. 322/98.
L’estinzione del diritto alla detrazione esclude, pertanto, la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al periodo di imposta cui è correlata la dichiarazione omessa, attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, ma non determina la perdita anche del diverso diritto al rimborso esercitabile, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione in materia, nel termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92 .
Inoltre l’inottemperanza all’obbligo della dichiarazione annuale espone il contribuente all’accertamento induttivo ex art. 55 D.P.R. 633 del 1972, in quanto tale omissione costituisce presupposto per tale metodo accertativo.
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