La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17643 depositata il 20 giugno 2023, intervenendo in tema di prescrizione, ha statuito il seguente principio: “La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
La vicenda ha visto protagonista un dipendente che a seguito delle proprie dimissioni adiva al Tribunale chiedendo la condanna del datore di lavoro pubblico al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Il giudice adito accoglieva la richiesta della lavoratrice alla corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente a 124 giorni di ferie maturate e non godute, parametrata all’ultima retribuzione giornaliera in godimento. Il datore di lavoro proponeva appello avverso la decisione del giudice di prime cure e la lavoratrice proponeva appello incidentale. I giudici di appello accoglievano l’appello incidentale della lavoratrice, riconoscendole il diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie per 248 giorni, invece che 124. Il datore di lavoro avverso la decisione di appello proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del datore di lavoro pubblico, puntualizzando tra l’altro che “… il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. …”
Ne consegue che per la S.C. la perdita del diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute può avvenire solo qualora il datore riesca a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite al dipendente e di aver messo lo stesso nelle condizioni per fruirne.
Sul punto dell’onere della prova i giudici di legittimità ribadiscono che “… l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 …”
In altri termini per il Supremo Collegio “deve trovare applicazione il principio per il quale è il datore di lavoro, convenuto dal dipendente per ottenere il pagamento dell’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte si è discostata esplicitamente da un precedente orientamento secondo il quale la prescrizione del diritto alla indennità sostitutiva delle ferie in capo al lavoratore opererebbe anche in costanza di rapporto, proprio in ragione della natura anche risarcitoria dell’indennità di cui si discute.
Altro punto chiarito dalla Corte con la conferma del principio diritto in base al quale la contrattazione collettiva non può essere interpretata in un senso tale da introdurre un trattamento deteriore per i lavoratori.