Il trattamento fiscale dei crediti iscritti in bilancio è regolato dal TUIR dagli articoli 106 e 101 comma 5 e comma 5 bis. La normativa che regola i crediti è stata sottoposta a varie modifiche del legislatore negli ultimi anni al fine di avere una maggiore aderenza tra disciplina civilistica e fiscale.

Il trattamento fiscale dei crediti si base essenzialmente sugli articoli 106 e 101 comma 5 e 5 bis del Tuir, il cui contenuto si può cosi sintetizzare:

Art. 106 del Tuir – Con il predetto articolo il legislatore ha statuito che la svalutazione dei crediti sia deducibile secondo un criterio forfettario caratterizzato dai seguenti limiti:

  1. deducibilità massima pari allo 0,5% del valore nominale/di acquisto dei crediti non coperti da garanzia assicurativa presenti in bilancio;
  2. limite massimo complessivo di svalutazioni/accantonamenti pari al 5% del valore nominale dei crediti presenti in bilancio.

Qualora gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti superano il 5% dei crediti, la parte eccedente non è deducibile per cui conseguentemente occorre nella dichiarazione dei redditi procedere ad effettuare una variazione in aumento.

Art. 101 comma 5 del Tuir – Il predetto articolo, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 147/2015, prevede le tipologie in cui le perdite sono deducibili che di seguito riportiamo:

  1. presenza di elementi certi e precisi;
  2. crediti “assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento”, crediti derivanti da “piano attestato di risanamento” ex art.67 comma 3 lettera a;
  3. crediti di modesta entità;
  4. crediti cancellati dal bilancio applicando i principi contabili;
  5. crediti prescritti.

Per quanto concerne i crediti assoggettati a procedure concorsuali o equivalenti va precisato che il debitore si intende assoggettato a procedura concorsuale a partire:

  • dalla data della sentenza;
  • dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura;
  • dal decreto di omologa.

Art. 101 comma 5 bis del Tuir – Con il comma in esame la norme individua il periodo di competenza contabile delle perdite derivanti da:

  1. crediti di modesta entità;
  2. crediti provenienti da clienti assoggettati a procedure concorsuali o procedure assimilate;
  3. crediti legati a soggetti che hanno terminato un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento.

Bilancio e registrazioni contabili

La perdita legata ai crediti sopra citati è deducibile nel periodo di imputazione in bilancio, anche se questa imputazione temporale avviene in un esercizio successivo a quello in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi o in un periodo successivo rispetto all’avvio della procedura concorsuale.

Per completezza va ricordato che il fondo svalutazione credito nella rappresentazione dei conti di contabilità nello schema di bilancio CEE relativo allo stato patrimoniale non nè prevede più l’evidenza. Infatti per i principi contabile OIC e normativa EU i crediti vanno indicati in base al presumibile valore di realizzo e pertanto non presenta nelle passività una voce di fondo che accolga la rettifica della voce crediti.

Nel conto economico invece è pristo che siano allocati i costi derivanti dall’esame della valutazione dei crediti commerciali. nei COSTI DELLA PRODUZIONE n. 10 (ammortamenti e svalutazioni lettera d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide).

Per cui contabilmente è possibile procedere a rilevare le svalutazioni dei crediti addebitando il conto di costo 10 d) ed accendendo in avere la posta del fondo svalutazione crediti.

Per rispettare lo schema di bilancio, all’atto del riporto dei conti, il fondo svalutazione crediti sarà portato in diminuzione della voce crediti.