Per dirimere i dubbi sorti con le modifiche, apportate dall’articolo 25 del D.Lgs n. 158/2015, dell’articolo 42 del Dpr n. 600/1973 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 15/E del 28 aprile 2017. Il novellato articolo 42 del Dpr 600/1973 consente al contribuente la possibilità di conoscere le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite fiscali attraverso sia il procedimento ordinario che per adesione.
La nuova formulazione dell’articolo 42 del Dpr n. 600/1973, prevede che l’Amministrazione finanziaria deve portare in diminuzione del maggior reddito accertato, salvo quanto previsto dall’articolo 40 bis, le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento fino a concorrenza del loro importo.
Per quanto concerne le cosiddette “perdite pregresse”, ovvero le perdite maturate in periodi d’imposta antecedenti a quello oggetto di rettifica, la norma prevede che le stesse possono essere portate in diminuzione del maggior reddito accertato su richiesta del contribuente.
Nella circolare in commento viene disposto che la richiesta, di utilizzo delle perdite pregresse, vada predisposta con il modello IPEA, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016.
Il paragrafo 2.4 del provvedimento di approvazione del modello IPEA, come ribadito dalla circolare n. 15/E del 2017, definisce quali sono le perdite utilizzabili alla data di presentazione del Modello IPEA:
- le perdite scomputate, ai sensi degli articoli 8 e 84 del Tuir, nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica;
- le perdite rettificate o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.
Per cui risulta chiarito che potranno essere utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati solamente le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del modello.
La Circolare n. 15/E predispone un elencazione delle perdite da utilizzare a scomputo del maggior reddito imponibile. La descrizione è contenuta nei paragrafi 5 e 6 e di seguito si elencano riassumendole:
- delle perdite utilizzabili in misura limitata, ossia nel limite dell’80 per cento del maggior imponibile accertato, ma senza limiti temporali, così come dispone l’articolo 84, comma 1, del Tuir;
- delle perdite utilizzabili in misura piena e senza limiti temporali, perché realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, purché connesse ad una nuova attività produttiva, ai sensi del citato articolo 84, comma 2, del Tuir e dell’articolo 8, comma 3, ultimo periodo, sempre del Tuir;
- delle perdite soggette a scadenza, distinte per periodo di realizzo, quali, ad esempio, le perdite di cui all’articolo 84 del Tuir, vigente fino al 6 luglio 2011, ossia le perdite maturate nei periodi d’imposta anteriori al quinto periodo d’imposta antecedente a quello in coro al 6 luglio 2011, le perdite di cui all’articolo 8, comma 3, primo e secondo periodo, del Tuir, le perdite di cui all’articolo 101, comma 6, del Tuir.
Il contribuente, come chiarito dalla circolare, è libero di scegliere quali perdite devono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili.
Nella Circolare viene chiarito che l’Agenzia delle Entrate deve porre in essere una serie di controlli volti a verificare l’esistenza delle suddette perdite nonché i successivi utilizzi effettuati, al fine di evitare che il contribuente compensi perdite di cui si è già servito.
In sosatanza l’Agenzia verifica la corrispondenza tra le perdite maturate anteriormente al periodo d’imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso e indicate nel modello IPEA, con quelle riportate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo antecedente a quello accertato. Si tiene conto, quindi, delle perdite rettificate rispetto a quelle dichiarate dal contribuente, a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative, di controlli effettuati dall’Ufficio ovvero di precedenti atti impositivi.
Inoltre la Circolare dispone che l’Agenzia deve verificare l’effettiva indicazione delle suddette perdite nella dichiarazione, ma non deve entrare nel merito in ordine ad ogni valutazione riguardante l’effettiva spettanza, dal punto di vista sostanziale, delle perdite dichiarate.
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