La Cassazione con l’ordinanza n. 10255 del 02 maggio 2013 chiamata a dirimere la controversia tra una società e l’Agenzia delle Entrate in merito ad un avviso di accertamento per il recupero alla base imponibile delle perdite su crediti subite dal contribuente, in quanto oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori.
L’Agenzia delle Entrate asseriva che non vi era alcuna prova dell’esistenza di tale perdita portata in deduzione. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria provinciale che non accoglieva le doglianze del contribuente e riconoscendo corretto l’operato dell’Ufficio.Il contribuente proponeva, avverso la sentenza di primo grado, ricorso in Commissione Tributaria Regionale.
Il contribuente in appello produceva della documentazione extra contabile che dimostrava quanto era accaduto. Al fine di conservare i buoni rapporti con il clienti, si doveva necessariamente rinunciare all’incasso di certi crediti i quali avrebbero consentito il mantenimento delle relazioni commerciali con i partners. I giudici dell’appello confermavano la sentenza di primo grado. Pertanto dopo essersi visto rigettare l’appello.
Il ricorrente proponeva ai Giudici di legittimità per cassazione della sentenza per il vizio dì omessa o insufficiente motivazione della sentenza gravata (art. 360 n. 5 cpc).
Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso poichè nella sentenza dei giudici di merito “La commissione, a tal proposito, osserva che non risulta prodotto alcuna prova dell’esistenza di tali perdite su crediti e che pertanto anche codesto motivo di appello è privo di fondamento”. Tale affermazione è del tutto apodittica e non poggia su alcuna disamina della documentazione concernente i reclami tra la contribuente ed i suoi clienti debitori, prodotta nel giudizio di merito e debitamente riportata, in osservanza dell’onere di autosufficienza, nelle pagine 25-28 del ricorso per cassazione.
Pertanto La Corte di Cassazione, ritenendo immotivata e apodittica la sentenza d’appello, ritiene che la documentazione del ricorrente è sufficiente a dimostrare la posta contabile, rigettando la doglianza dell’Ufficio.