Con la chiusura dell’esercizio solare 2013 la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha introdotto una serie di semplificazioni inerenti la deducibilità delle perdite su crediti.
Infatti il contenuto del comma 5 dell’articolo 101 del Tuir, già modificato dall’articolo 33 del decreto legge n. 83/2012, disponeva in particolare, gli elementi certi e precisi necessari ai fini della deducibilità delle perdite su crediti potevano ritenersi realizzati con riferimento:
a) ai crediti di modesta entità, per i quali fosse decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
b) ai crediti il cui diritto alla riscossione si fosse prescritto;
c) ai crediti cancellati dal bilancio di un soggetto Ias-adopter in dipendenza di eventi estintivi.
La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 all’articolo 1, comma 160, lettera b) interviene sulla fattispecie degli elementi certi e precisi per consentire la deducibilità fiscale delle perdite su crediti, modificandone nuovamente il testo della norma.
Essa prevede che gli elementi certi e precisi per la deducibilità delle perdite su crediti sussistano in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei principi contabili. In altri termini, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la cancellazione di un credito dal bilancio configura un presupposto per il riconoscimento della relativa deducibilità fiscale, a prescindere dagli standard contabili adottati.
Nella stessa relazione illustrativa della legge di stabilità il legislatore, con la modifica in commento, ha ritenuto di eliminare un’ingiustificata disparità di trattamento tra imprese che applicano gli Ias e quelle che invece applicano i principi contabili nazionali. Infatti le imprese che adottavano i principi contabili nazionali, in base alla precedente formulazione dell’articolo 101 del TUIR, non potevano ritenere comprovati i requisiti di certezza e precisione della perdita sul credito, sul mero presupposto della relativa cancellazione dal bilancio.
Con le modifiche normative del TUIR si potrà fruire della deducibilità automatica delle perdite su crediti in ragione del loro stralcio dal bilancio, a condizione che tale scelta venga effettuata in conformità al contenuto del principio contabile Oic 15. In ogni caso rimane intatto la possibilità dell’amministrazione finanziaria di disconoscere la deducibilità della perdita in presenza di un’errata applicazione dei principi contabili o, comunque, di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo dell’elusività dell’operazione, ai sensi dell’articolo 37-bis del Dpr 600/73.
Per i soggetti soggetti Ias-adopter le modifiche normative introdotte dal comma 160 dell’articolo 1 della legge 147/2013 assumono rilevanza interpretativa grazie all’abrogazione del comma 5 dell’articolo 101 del Tuir il riferimento al riconoscimento della deducibilità fiscale della perdita su crediti in caso di loro cancellazione dal bilancio, operata solo in dipendenza di eventi estintivi.
La predetta eliminazione rappresenta un rafforzamento dell’interpretazione estensiva fornita dalla circolare n. 26/E/2013. Infatti nella circolare 26/E del 2013, per quanto concerne le perdite su crediti, tra gli eventi estintivi sono incluse non solo le cancellazioni dal bilancio dipendenti da eventi di tipo giuridico (cessione del credito, conversione in partecipazioni, transazione, rinuncia e prescrizione), ma anche quelli di tipo meramente contabile, senza la necessità che vi sia l’estinzione sul piano giuridico o il trasferimento dei diritti.
In pratica la norma va applicata a tutti gli eventi che danno luogo alla cancellazione dei crediti dal bilancio, anche se non dipendenti da un atto di realizzo o di estinzione del credito sotto il profilo giuridico.
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