La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14187 depositata il 7 giugno 2017 intervenendo in tema di maturazione delle ferie ha affermato che ai fini del calcolo della maturazione delle ferie oltre al conteggio dei giorni di lavoro vanno considerati anche le giornate di permesso usufruite ai sensi della legge 104 del 1992.
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui venivano calcolate le ferie annuali escludendo i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992. Il dipendente avverso la decurtazione dei giorni di ferie proponeva ricorso al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che respingeva le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione del giudice di prime cure, il lavoratore, proponeva ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici in riforma della sentenza impugnata dichiaravano l’illegittimità della decurtazione di due giorni di ferie annuali in conseguenza del godimento dei permessi per assistere i familiari disabili.
Il Datore di lavoro avverso la sentenza dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini respingono il ricorso del datore di lavoro riconfermando l’orientamento della Corte affermava che “nel decidere una analoga controversia relativa alla computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, rispetto alla quale analogamente che per le ferie e con rinvio all’art. 7 della legge 1204 del 1971 poi trasfusa nel d.lgs n. 151 del 2001, ha ritenuto che “la limitazione della computabilità (….) dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all’ultimo comma dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall’indennità per i permessi ex lege n. 104 del 1992 commisurata all’intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l’incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzazione del permesso.” (cfr. Cass. 07/07/2014 n. 15345).”
Per i giudici di legittimità, in conformità dell’orientamento della giurisprudenza, il dipendente ha diritto alla maturazione delle ferie anche nei giorni di permesso della legge 104/92 per assistere familiari disabile e quindi non si rechi in azienda, poiché il tempo inerenti ai permessi per assistere familiari invalidi o/e disabili sono utili ai fini della maturazione del riposo annuale.
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