ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 24 maggio 2022, n. 1074
Permesso di soggiorno per motivi di studio – Svolgimento di attività lavorativa – Limiti
È pervenuta alla Scrivente una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina che riguarda la posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”.
Si chiede in particolare se la citata disposizione possa consentire allo studente straniero di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.
Al riguardo, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, che si è espresso con nota prot. n. 35/1417 del 18 maggio u.s., si rappresenta quanto segue.
La disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.
Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.
In tal senso depone la circostanza che la disciplina de qua (per cui l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al delineato sistema normativo, così da impedire una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.
Si rammenta pertanto che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
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