AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 luglio 2019, n. 233
Articolo 11, co. 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212; Piani individuali a lungo termine Articolo 1, commi da 100 a 114, della 11 dicembre 2016, n. 232
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA VITA S.P.A. (di seguito, “Istante”), impresa di assicurazione operante nel settore vita e previdenza complementare, dichiara di aver istituito e destinato al collocamento, nel corso del 2017, il contratto di assicurazione sulla vita “ALFA PIR” destinato alla costituzione di un piano di risparmio a lungo termine (PIR) nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017).
L’Istante rappresenta che il contratto è “un prodotto finanziario-assicurativo di Ramo III, di tipo Unit Linked nella forma a vita intera che”, alla data di presentazione dell’istanza, “investe esclusivamente in Fondi Interni Assicurativi PIR Compliant”.
L’Istante fa presente che, secondo quanto chiarito dalla circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E, ai fini della disciplina PIR, l’investimento in strumenti finanziari derivati è consentito soltanto se effettuato attraverso un OICR PIR Compliant, limitatamente alla quota libera del 30 per cento di cui all’articolo 1, comma 102 sopracitato e solo per finalità di copertura.
Ciò posto, stante la assimilazione dei fondi interni assicurativi agli OICR, l’Istante chiede conferma in merito alla possibilità di investire in strumenti finanziari derivati e alle condizioni indicate dalla citata circolare, sia concessa anche ai fondi interni collegati al contratto assicurativo in esame.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i chiarimenti della circolare 3/E del 2018 relativi alla possibilità di investimento in strumenti finanziari derivati di copertura da parte di un OICR PIR Compliant siano applicabili anche ai fondi interni assicurativi per le seguenti motivazioni:
– con le Linee Guida del 4 ottobre 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sostanzialmente equiparato i fondi interni assicurativi di tipo unit-linked ai c.d. fondi dei fondi, con conseguente applicazione ai primi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 104, della legge di Bilancio 2017;
– i fondi interni assicurativi sono conformi alla ratio dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 3/E del 2018, in quanto ai fondi interni assicurativi – per disposizione regolamentare IVASS – non è consentito investire in strumenti finanziari derivati speculativi, potendo investire solo in strumenti finanziari derivati di copertura.
Parere dell’agenzia delle entrate
I commi da 100 a 114 dell’articolo 1, della legge 21 dicembre 2016, n. 232, stabiliscono le condizioni per beneficiare del regime di non imponibilità per taluni redditi di capitale e diversi da parte di persone fisiche realizzati nell’ambito di piani di risparmio a lungo termine (PIR), costituiti nel rispetto di determinati “limiti” di investimento e “divieti”, stabili in via normativa.
In particolare, il comma 102 prevede un “vincoli di composizione” degli investimenti stabilendo che almeno il 70 per cento delle somme o valori destinati al piano sia costituito da investimenti qualificati (cd. quota “obbligatoria”) ai sensi del medesimo comma 102, il comma 103 stabilisce “limiti alla concentrazione” in strumenti finanziari di un medesimo soggetto emittente o appartenente al medesimo gruppo nonché in depositi e conti correnti e, infine, il comma 105 prevede un generale divieto di investimento in strumenti finanziari emessi con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Come noto, il comma 101 del predetto articolo 1 ammette la possibilità di costituire un PIR anche attraverso la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispetti le condizioni di investimento richiesti dalle norme (cd. “PIR assicurativo”).
In tali ipotesi, come chiarito dalla circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E (par. 7.2), le soglie di investimento indicate ai citati commi 102 e 103 devono essere verificate con riferimento al contratto assicurativo che, ai fini della qualificazione come PIR Compliant, dovrà prevedere contrattualmente scelte di investimento in linea con la normativa in esame. Detti vincoli devono essere verificati in relazione agli investimenti sottostanti il contratto assicurativo.
In altri termini, un prodotto assicurativo si considera PIR Compliant qualora ad esso siano riferibili investimenti negli strumenti finanziari che rispondano ai requisiti e alle percentuali indicati dai predetti commi 102 e 103, nonché a quanto previsto dal comma 105Nel PIR assicurativo, come nel caso di PIR costituito da fondi di fondi, dunque, i “vincoli di composizione” e i “limiti alla concentrazione” devono essere rispettati avendo riguardo agli attivi.
Nel caso particolare di polizza unit linked collegata direttamente a quote di OICR PIR Compliant i limiti di investimento si considerano rispettati se la polizza investe nel rispetto dei vincoli previsti dal comma 102 e, pertanto, il rispetto di tali requisiti dovrà essere verificato, anche in questo caso, utilizzando i criteri applicabili agli investimenti effettuati tramite OICR, come illustrati nella citata circolare 3/E del 2018.
Analogamente, qualora la polizza unit linked sia collegata esclusivamente ad uno o più fondi interni dell’impresa di assicurazione (come nel caso di specie), che presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR nonché regolamenti in linea con le previsioni di cui al comma 104, la polizza si considera PIR Compliant.
Resta fermo che anche il fondo interno PIR Compliant dovrà rispettare sia i vincoli stabiliti dalle disposizioni in materia di assicurazione che quelli previsti dalla normativa in esame.
Con riferimento all’inserimento nel PIR di contratti finanziari derivati, come chiarito dalla citata circolare n. 3/E del 2018 (paragrafo 6), nel caso di OICR PIR Compliant tali strumenti possono essere utilizzati nell’ambito della quota libera del 30 per cento ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (cd. derivati di copertura), in conformità a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”, allegato V.3.1.).
Con riferimento agli strumenti derivati la predetta circolare rileva che la stipula di tali contratti, non comportando, in generale, un esborso di capitale da parte dell’investitore, non consente di verificare il rispetto dei limiti di plafond previsti dal comma 101, ultimo periodo.
Nel caso di OICR PIR Compliant, tuttavia, tale problema non si pone in quanto l’esborso dell’investitore è collegato alla sottoscrizione delle quote dell’OICR che, in base ai criteri stabiliti dalla normativa regolamentare, valorizza detti strumenti al valore di mercato.
Sulla base di quanto precede, non sembrano emergere dubbi circa la possibilità che, nell’ambito di una polizza unit linked collegata esclusivamente a quote di OICR PIR Compliant, questi ultimi possano investire anche in strumenti finanziari derivati nel rispetto delle modalità appena illustrate.
Pertanto, tenuto conto di quanto chiarito nella circolare sopra citata, analogamente alla ipotesi di polizze assicurative che investono in OICR PIR Compliant, anche nella fattispecie in esame, relativa ad una polizza PIR Compliant collegata esclusivamente a fondi interni “PIR Compliant” dell’impresa di assicurazione, nella misura in cui gli stessi presentino finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR, sarà possibile includere gli strumenti finanziari derivati nel rispetto dei criteri sopra illustrati con riferimento agli OICR PIR Compliant.
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