AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 5 dell’ 11 gennaio 2024
Piani pensionistici Self-Invested Personal Pension (SIPP) e International Pension Plan (IPP) – Natura previdenziale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante svolge dall’aprile 2022 un’attività di lavoro dipendente per una società italiana e dichiara di aver trasferito in Italia la propria residenza nel medesimo periodo d’imposta.
Prima del trasferimento, l’Istante svolgeva la propria attività lavorativa nel Regno Unito, dove aveva aderito ai piani di previdenza complementare offerti dai propri datori di lavoro. Si tratta, in particolare, dei seguenti piani pensionistici:
1. Self Invested Personal Pension (di seguito ”SIPP”) detenuto presso un intermediario finanziario britannico;
2. International Pension Plan (di seguito ”IPP”) detenuto presso un altro intermediario finanziario britannico.
L’Istante precisa, anche attraverso la documentazione integrativa pervenuta in data 6 novembre 2023, che il SIPP è una forma di previdenza complementare governata dal diritto inglese le cui caratteristiche principali sono le seguenti:
è un’attività finanziaria la cui gestione è sottoposta alla vigilanza della autorità di vigilanza del settore finanziario del Regno Unito (Financial Conduct Authority, di seguito Authority);
può essere gestito da soggetti che hanno ricevuto apposita autorizzazione da parte della suddetta Authority;
rientra nella categoria dei personal pension schemes di diritto inglese in quanto deriva da un rapporto contrattuale tra il beneficiario dello schema e l’intermediario finanziario che lo gestisce (si distingue, quindi, dai cosiddetti occupational pension schemes i quali sono creati dai datori di lavoro a beneficio dei propri dipendenti);
è registrato presso l’amministrazione finanziaria britannica (HMRC) onde poter essere trattato come uno schema pensionistico ai fini del diritto tributario britannico. Il principale beneficio derivante da tale registrazione è che l’effettuazione dei contributi nel SIPP (così come in ogni altro schema pensionistico registrato presso HMRC) garantisce al beneficiario una forma di tax relief fintanto che il contributo sia fatto prima che il beneficiario abbia raggiunto i 75 anni d’età e sempreché il totale dei contributi effettuati in ciascun periodo d’imposta non ecceda il 100% dei redditi imponibili del beneficiario, oltre all’osservanza di altri limiti legati all’ammontare del reddito del contribuente e alle somme complessivamente trasferite nella forma pensionistica in anni precedenti. In particolare, il meccanismo di tax relief consente al beneficiario del SIPP di godere di un risparmio d’imposta come se l’ammontare del contributo fosse stato dedotto dal reddito imponibile;
i contributi pensionistici sono interamente volontari sia nell’an sia nel quantum e possono essere fatti dal beneficiario dello schema e/o da un soggetto terzo;
il beneficiario del SIPP decide autonomamente come il montante contributivo debba essere investito. In pratica, il gestore del SIPP mette a disposizione di tutti i titolari di SIPP una lista di prodotti finanziari nei quali questi ultimi possono investire (tipicamente titoli quali azioni e obbligazioni o quote di fondi di investimento). Il beneficiario del SIPP decide autonomamente come investire il montante contributivo tra i prodotti finanziari messi a disposizione dall’intermediario. Eventuali redditi generati dalla gestione di tale montante concorrono a incrementare il valore di quest’ultimo e non sono assoggettati ad imposizione nel Regno Unito;
il prelievo delle somme che compongono il montante contributivo nel SIPP viene assoggettato ad imposizione nel Regno Unito;
eccetto che in casi eccezionali (ad esempio, per malattia del beneficiario), il beneficiario può prelevare i fondi del SIPP solo dopo aver raggiunto l’età pensionabile stabilita dalla legislazione britannica.
L’Istante rappresenta che nel SIPP sono stati conferiti 31.000 GBP derivanti dai propri risparmi, 251.600 GBP conferiti dai propri datori di lavoro attraverso prelievi periodici effettuati dal proprio stipendio e 17.838,80 GBP derivanti dal trasferimento nel SIPP del montante contributivo maturato in relazione ad uno schema pensionistico promosso da un altro datore di lavoro.
L’Istante sottolinea a tale proposito, che il sistema pensionistico inglese prevede che il beneficiario di uno schema pensionistico di previdenza complementare (sia esso una occupational pension scheme ovvero un personal pension scheme) possa trasferire il relativo montante contributivo da un SIPP ad un altro.
Per quanto concerne lo schema pensionistico IPP, viene precisato che si tratta di una forma di previdenza complementare offerta da uno dei precedenti datori di lavoro dell’istante alla quale l’Istante ha aderito nel corso del suo impiego presso quest’ultima.
L’IPP è istituito nella forma di un trust retto dalla legge di Hong Kong il cui disponente è la Società Alfa e il cui trustee è una società che svolge professionalmente tale attività.
L’Istante specifica di aver partecipato nel corso della propria attività lavorativa a due ”forme” di IPP, una nel periodo 20042006 (denominato ”International Pension Plan”) e una nel periodo 20062008 (denominato ”International Pension Plan 2”).
La partecipazione a due ”forme” di IPP deriva dall’introduzione di nuove disposizioni di natura previdenziale nel Regno Unito, entrate in vigore a partire dal periodo d’imposta 2006-2007, che avevano reso necessario adeguare l’IPP al nuovo contesto normativo. In merito, viene esposto che le due ”forme” dell’IPP cui ha partecipato l’Istante sono governate da disposizioni essenzialmente identiche tra loro.
L’Istante specifica che, in base alla clausola 2 dei Regolamenti, la partecipazione all’IPP era riservata ad un certo gruppo di dipendenti della Società Alfa o di una delle sue società controllate o correlate selezionati dal relativo datore di lavoro e che in base alla clausola 3, i contributi pensionistici di ciascun partecipante erano versati dal relativo datore di lavoro e, ciascun partecipante, con il consenso del datore di lavoro, poteva effettuare entro certi limiti contributi aggiuntivi volontari.
Nell’istanza viene, inoltre, specificato che:
il montante contributivo dell’Istante è stato interamente finanziato da contributi effettuati dal menzionato datore di lavoro;
l’Istante non ha accesso alle somme componenti il proprio montante contributivo sino all’interruzione dell’attività lavorativa per pensionamento;
l’età pensionabile è individuata dai Regolamenti nei 60 anni d’età o, in limitate circostanze, in un’età inferiore ma comunque non inferiore ai 50 anni;
il datore di lavoro può autorizzare un pensionamento anticipato dell’Istante nei 10 anni antecedenti l’età pensionabile;
i benefici pensionistici possono essere pagati in forma di capitale ovvero in forma di rendita periodica.
L’Istante evidenzia di aver optato per il mantenimento della propria posizione pensionistica sino al raggiungimento dell’età pensionabile sebbene abbia lasciato il proprio impiego prima di aver raggiunto tale età. In alternativa avrebbe potuto ottenere il pagamento dei propri benefici pensionistici in forma di capitale o di rendita ai sensi delle disposizioni previste dall’autorità tributaria del Regno Unito ma, in ogni caso, non prima del raggiungimento dei 50 anni.
Viene in ultimo precisato che anche nell’IPP, l’Istante ha la facoltà di decidere autonomamente come il montante contributivo debba essere investito.
Tanto premesso, l’Istante chiede conferma che il SIPP e l’IPP si qualifichino come schemi pensionistici ai fini delle imposte sui redditi e che di conseguenza:
eventuali distribuzioni ricevute da parte degli intermediari finanziari presso cui tali schemi sono detenuti si qualifichino come redditi imponibili ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non diano luogo ad alcun reddito imponibile in capo all’istante;
non sia soggetto ad IVAFE in relazione al valore di tali posizioni pensionistiche.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il SIPP debba essere considerato una pensione ai fini delle imposte sui redditi, in quanto è una forma di previdenza complementare disciplinata dal diritto britannico al fine di incentivare le persone a maturare una pensione integrativa, in aggiunta rispetto alla pensione statale obbligatoria al termine della propria vita lavorativa, cui va attribuita ”una chiara funzione previdenziale”.
L’Istante è dell’avviso che anche l’IPP debba essere considerato una pensione ai fini delle imposte sui redditi in quanto, al pari del SIPP, anche l’IPP ”ha una chiara funzione previdenziale” come emerge dalla circostanza che l’istante ha il diritto a ricevere le somme maturate nell’IPP solo dopo il raggiungimento dell’età pensionabile come individuata dai Regolamenti e dopo avere terminato la propria attività lavorativa per il datore di lavoro che ha istituito tale schema previdenziale.
A parere dell’Istante, dal momento che il SIPP e l’IPP possono essere inquadrati quali schemi pensionistici ai fini delle imposte sui redditi, ne consegue che:
eventuali distribuzioni ricevute da parte degli intermediari finanziari presso cui tali schemi sono detenuti sono qualificabili come redditi imponibili ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir;
eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non costituiscono reddito imponibile in capo all’istante;
l’Istante non è soggetto ad IVAFE in relazione al valore di tali posizioni pensionistiche.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir dispone che «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati».
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da ”pensione” sono equiparati a quelli di ”lavoro dipendente”.
Come chiarito nella circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, seppur con riferimento ai soggetti che intendono avvalersi del regime di cui all’art. 24ter del Tuir, costituiscono redditi da ”pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Nel medesimo documento di prassi, viene evidenziato che l’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del Tuir anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
In linea di principio, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, una volta maturato il requisito anagrafico, richiesto per l’accesso alla prestazione, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati», in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera, in ogni caso solo per le adesioni effettuate nel territorio della Repubblica e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (articolo 15ter del d.lgs. n. 252 del 2005), invece, riconducibili, nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del Tuir e tassate in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, lettera d), in base alle disposizioni del d.lgs. n. 252 del 2005.
Con riferimento al caso di specie, l’Istante ritiene che le prestazioni ricevute in forza dell’adesione ai suddetti schemi pensionistici Self Invested Personal Pension (SIPP) ed International Pension Plan (IPP) siano da ricondurre a ”redditi da pensione” di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir.
Al riguardo, assume rilievo la circostanza, evidenziata dall’Istante, che il SIPP costituisce una forma di previdenza complementare ai sensi del diritto britannico che ha la finalità di incentivare le persone a maturare una pensione integrativa in aggiunta rispetto alla pensione statale obbligatoria al termine della propria vita lavorativa e come precisato dall’Istante «quando comincerà a prelevare somme dal SIPP ovvero il montante contributivo ivi presente sarà utilizzato per garantire all’Istante una rendita periodica, quest’ultimo sarà un reddito imponibile rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sui redditi prelevata dal Regno Unito».
Come emerge dalla documentazione integrativa il SIPP è un fondo pensione personale ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (e successive modifiche) fornito da un intermediario britannico autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA).
Deve altresì essere rilevato, come dichiarato dal contribuente ed emerge dalla documentazione allegata, che il montante contributivo del SIPP deriva principalmente da contribuzioni versate direttamente nel SIPP dai precedenti datori di lavoro e dal trasferimento del montante contributivo maturato in un’altra forma di previdenza complementare britannica offerta all’Istante da un altro dei propri precedenti datori di lavoro.
Lo schema pensionistico SIPP detenuto presso l’intermediario finanziario britannico prevede, inoltre, che fatti salvi casi eccezionali (quali ad esempio, per malattia del beneficiario), l’Istante possa prelevare i fondi del SIPP solo dopo aver raggiunto l’età pensionabile.
Come emerge dalla documentazione allegata, per ricevere le prestazioni dal SIPP è necessario aver raggiunto l’età pensionabile minima normale o qualsiasi età minima stabilita di volta in volta dal governo. L’età minima normale di pensionamento è la prima età in cui è possibile percepire le prestazioni pensionistiche, tranne in caso di malattia, malattia grave o se si ha diritto a un’età protetta di pensionamento anticipato.
In sostanza il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono tale schema previdenziale a quello pensionistico anche ai fini delle imposte sui redditi italiane.
Per quanto concerne la posizione detenuta dallo stesso Istante nell’IPP, deve essere rilevato che la partecipazione a tale schema previdenziale è riservata ad un determinato gruppo di dipendenti della Società Alfa o di una delle sue società controllate o correlate e che i contributi pensionistici di ogni partecipante sono stati versati dal relativo datore di lavoro, fatta salva la possibilità per ciascun partecipante di effettuare contributi aggiuntivi volontari entro certi limiti, con il consenso del proprio datore di lavoro.
Nel caso di specie, l’Istante rappresenta che il montante contributivo è stato interamente finanziato da contributi effettuati dal datore di lavoro e che lo stesso non ha accesso alle somme componenti il proprio montante contributivo sino all’interruzione dell’attività lavorativa per pensionamento.
Al riguardo, dalla documentazione integrativa emerge che:
il datore di lavoro che contribuirà all’IPP per ogni partecipante alle sue dipendenze durante tutto o parte dell’anno, nella misura che deciderà in maniera discrezionale e che comunicherà al partecipante interessato;
il partecipante può scegliere, con il consenso del datore di lavoro, di versare contributi volontari all’IPP per aumentare le prestazioni a lui spettanti;
se il partecipante si ritira dal servizio all’età normale di pensionamento o dopo tale età, ha diritto a una pensione immediata. Tale pensione è pagabile fino alla fine del mese solare in cui il partecipante muore;
se il partecipante si ritira dal servizio con il consenso del suo datore di lavoro e si trova a non più di 10 anni dall’età normale di pensionamento, ha diritto a una pensione immediata;
il partecipante che lascia il servizio prima dell’età normale di pensionamento ha diritto a una pensione differita pagabile a partire dall’età normale di pensionamento.
Anche in tale circostanza, pertanto, emerge la natura previdenziale di tale schema pensionistico dal momento che l’Istante ha il diritto a ricevere le somme maturate nell’IPP solo al momento del raggiungimento dell’età pensionabile e dopo avere terminato la propria attività lavorativa per il datore di lavoro.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, si ritiene le eventuali distribuzioni ricevute dall’Istante, da entrambi i suddetti schemi previdenziali, siano da ricondurre ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, mentre eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici non costituisce reddito imponibile in capo all’Istante.
Con riferimento all’applicazione dell’IVAFE sul valore della posizione pensionistica, nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E, è stato precisato che le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero non sono soggette all’applicazione di tale imposta sul valore della posizione pensionistica.
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