AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 febbraio 2020, n. 78
Piano incentivazione monetario e azionario – Lavoratori dipendenti – Regime fiscale lavoratori impatriati e nuovi residenti
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.r.l., società di diritto italiano, fa parte di un Gruppo internazionale denominato BETA attivo nel settore del “private debt, equity e credit” con sede a Londra. Nel corso del 2019, al fine di individuare nuove opportunità di business nel territorio italiano, BETA ha costituito in Italia un’apposita advisory company (di seguito “Società Istante”).
BETA ha individuato al proprio interno taluni manager non residenti, dipendenti di altre entità del Gruppo, quali possibili componenti del “management team” della Società Istante.
Quest’ultima Società ha intenzione di assumere alle proprie dipendenze tali manager che, pertanto, trasferiranno la propria residenza in Italia avvalendosi, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, del regime dei neo residenti e del regime degli “impatriati” disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e dall’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Per lo svolgimento della loro attività, l’Istante erogherà ai predetti manager retribuzioni ordinarie, significative e adeguate rispetto agli standard di mercato e, comunque, in linea con quanto sinora percepito nel rapporto precedentemente instaurato con le altre società del Gruppo.
La Società Istante evidenzia che, oltre alle remunerazioni ordinarie, le figure manageriali più importanti di BETA risultano attualmente già destinatarie, e continueranno a beneficiare, di talune e differenti forme di incentivazione (congiuntamente i “Piani di incentivazione”), tra cui, in particolare, le seguenti due tipologie:
– un Piano Monetario e
– un Piano Azionario.
In particolare, il Piano Monetario è un piano di incentivazione monetaria, sottoforma di “cash bonus”, discrezionale, in quanto non destinato alla generalità dei dipendenti, bensì esclusivamente rivolto a manager selezionati “intuitu personae”, e legato al raggiungimento di determinate performance aziendali, ossia ai risultati degli investimenti effettuati dal Gruppo.
In pratica, ogni anno BETA attribuisce a ciascun beneficiario un certo numero di”punti” (c.d. carry points) che rappresentano porzioni virtuali ed inalienabili di uno o più panieri (c.d. Distribution Pools), alimentati in base al raggiungimento di taluni obiettivi di performance degli investimenti del Gruppo in un determinato esercizio(c.d. plan year).
La formazione dei predetti Distribution Pools viene attuata seguendo appositi criteri e, soprattutto, un determinato ordine (c.d. waterfall).
Una volta attribuiti, i “punti” non possono essere subito ed automaticamente “convertiti” dai beneficiari in un premio in denaro, essendo necessario rispettare alcune condizioni di carattere:
a) temporale (c.d. vesting), in quanto i “punti” accumulati maturano nel tempo (alla data di assegnazione, decorso un anno dalla data di assegnazione e decorsi due anni dalla data di assegnazione), e b) soggettivo (clausole di good/bad leaver), sulla base di talune circostanze connesse alla permanenza del rapporto di lavoro con BETA.
Le date di pagamento materiale dei bonus, calcolati sulla base dei rispettivi punteggi maturati, sono determinate dal Comitato Esecutivo di BETA e, solo allora i beneficiari hanno eventualmente diritto a ricevere da BETA (o dalla società del gruppo in quel momento datrice di lavoro) le somme di denaro corrispondenti ai “punti” maturati.
Il Piano Azionario è un piano di incentivazione che riconosce ad alcuni manager particolarmente meritevoli il diritto a sottoscrivere gratuitamente delle azioni di BETA.
Pertanto, il beneficiario non riceve subito direttamente l’azione, bensì esclusivamente il diritto (inalienabile) a riceverla successivamente. A tal fine, è necessario rispettare alcune condizioni di carattere:
a) temporale (c.d. vesting), poiché il diritto matura nel tempo (al decorso di uno, due o tre anni dalla data di assegnazione), e b) soggettivo (clausole di good/bad leaver), sulla base di talune circostanze essenzialmente connesse alla permanenza del rapporto di lavoro con BETA.
Una volta maturato il periodo di vesting, le azioni di BETA vengono trasferite a titolo gratuito al potenziale beneficiario.
La Società Istante fa presente che, con riferimento ad entrambe le tipologie di incentivazione, si possono verificare talune complessità di carattere fiscale transnazionale, connesse alla mobilità internazionale dei manager.
Più precisamente, possono esservi situazioni in cui le diverse fasi di maturazione e corresponsione del reddito si realizzano in momenti e in giurisdizioni diverse, a seconda dell’effettivo luogo di svolgimento dell’attività lavorativa del manager, esponendo quest’ultimo a situazioni di doppia imposizione.
Ciò rappresentato, la Società Istante, nella veste di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale cui assoggettare, dal periodo d’imposta 2020, le voci retributive connesse a tali Piani di incentivazione che erogherà ai manager i quali, trasferendo la residenza in Italia, potrebbero avvalersi – ove ne ricorrano tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi – del “regime dei neo residenti” e del “regime dei lavoratori impatriati”, nonché agli ulteriori collaboratori per i quali, pur acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese, non si renderanno applicabili i suddetti regimi agevolativi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Società Istante ritiene che ai fini della qualificazione reddituale domestica è indubbio che quanto percepito, in denaro o in azioni, dai manager in ragione dei Piani di incentivazione, costituisca reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile, l’Istante è dell’avviso che, in relazione ai futuri dipendenti soggetti al regime dei neo residenti di cui all’articolo 24-bis del Tuir, la porzione pro rata temporis delle voci retributive connesse ad entrambi i Piani di incentivazione debba ricadere nell’ambito dell’imposizione sostitutiva, e non sia, quindi, da assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale.
A tal fine, il criterio di allocazione temporale risulterà quello indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017, n. 17/E, in coerenza con l’approccio adottato nel Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE.
In particolare, per determinare la parte di reddito prodotta all’estero prima del trasferimento della residenza in Italia, occorre fare riferimento, quale denominatore della frazione, al numero totale di giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere la remunerazione in esame.
Tale lasso di tempo può coincidere con il periodo di vesting, ossia il periodo intercorrente tra (i) l’assegnazione dei “punti”, per il Piano Monetario, o dei diritti, per il Piano Azionario, e (ii) il momento in cui il manager matura il diritto a ricevere gli incentivi di cui trattasi.
Con riferimento, invece, ai futuri dipendenti beneficiari del regime degli “impatriati” di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 147, l’Istante ritiene che sia possibile scomporre, sempre sulla base dei delineati criteri, i predetti redditi di lavoro dipendente sulla base di un criterio pro rata temporis in due parti:
a) una prima porzione, prodotta all’estero prima del trasferimento in Italia, da non assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale in quanto già oggetto della potestà impositiva dell’altra giurisdizione tributaria (dove la relativa attività lavorativa è stata prestata) o, in subordine, al riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte versate all’estero a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 165 del Tuir;
b) una seconda porzione, prodotta in Italia successivamente al trasferimento della residenza, per la quale, pur a fronte dell’applicazione ordinaria delle ritenute fiscali, risulti fruibile l’agevolazione della riduzione dell’imponibile nella misura del 70 percento.
Infine, relativamente agli altri manager/collaboratori del Gruppo che verranno assunti e per i quali non si renderanno applicabili i suddetti regimi agevolativi, la Società Istante ritiene che, per entrambe le tipologie di incentivo, la porzione di reddito prodotta all’estero prima del trasferimento in Italia non sia da assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale, in quanto già oggetto della potestà impositiva dell’altra giurisdizione tributaria.
In subordine, l’istante sostiene che possa essere riconosciuto il credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del Tuir.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente, si osserva che la presente istanza di interpello non ha ad oggetto la verifica dei presupposti richiesti dall’articolo 24-bis del Tuir e dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 per l’accesso, rispettivamente, al “regime dei neo residenti” e al “regime dei lavoratori impatriati”. Ne consegue che la risposta verrà fornita nel presupposto dell’esistenza delle condizioni richieste dal legislatore per la fruizione dei predetti regimi fiscali agevolativi.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) sono da ricomprendere nella categoria dei redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del medesimo Testo Unico, le somme e i valori in genere, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro.
Al riguardo, si fa presente che l’imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa, in base al quale i compensi, in denaro o in natura,rilevano fiscalmente al momento dell’effettiva percezione da parte del lavoratore, ovvero al momento in cui gli stessi escono dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente. In relazione alle azioni, si precisa che tale momento coincide con quello in cui è esercitato il diritto di opzione, a prescindere dalla data di emissione o di consegna dei titoli (cfr. circolare 9 settembre 2008, n. 54/E).
Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura, il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir individua nel “valore normale”, di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico, il criterio generale di valutazione dei benefit.
Pertanto, in relazione alla determinazione del reddito di lavoro dipendente scaturente dall’assegnazione di azioni, queste ultime rilevano fiscalmente per un importo pari alla differenza tra il loro “valore normale”, determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 da ultimo menzionato, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa (cfr. circolari 17 maggio 2000, n. 98/E e 20 marzo 2001, n. 29/E).
Sulla base di quanto rappresentato, in relazione alla fattispecie in esame, si ritiene i redditi derivanti dai Piani di incentivazione in oggetto possano essere ricondotti alla categoria dei redditi di lavoro dipendente, prevista dall’articolo 49 del Tuir e disciplinata dal successivo articolo 51.
Ne consegue che la Società Istante, in relazione a tali redditi, sarà tenuta ad operare la ritenuta alla fonte, ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:
– al momento dell’erogazione dell’incentivazione monetaria (“cash bonus”) derivante dal Piano Monetario;
– al momento in cui, terminato il periodo di vesting, le azioni vengono trasferite a titolo gratuito ai manager sulla base del Piano Azionario.
Ciò premesso, in relazione alla determinazione della base imponibile delle remunerazioni incentivanti, previste dai Piani in esame, erogate ai manager che abbiano trasferito la residenza in Italia e che non si avvalgono dei regimi fiscali agevolativi, di cui all’articolo 24 bis del Tuir e all’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, si osserva quanto segue.
In applicazione del principio di cassa che, come precisato, regola la determinazione della categoria reddituale in esame, il reddito costituito dalle azioni assegnate in ragione del Piano Azionario, deve considerarsi prodotto, per il loro intero ammontare, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Tuir, nel momento in cui le stesse sono attribuite al manager, ossia entrano nella sua disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che tale retribuzione in natura si riferisca all’intero periodo di vesting che ha comportato, per una parte di esso, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente all’estero da parte dei manager, che all’epoca risultavano non residenti nel nostro Paese.
Qualora però, durante il periodo di vesting, questi ultimi abbiano subito la tassazione anche da parte dello Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa, per la parte di valore delle azioni riferibile a tale periodo, la situazione di doppia imposizione potrà essere risolta attivando gli strumenti previsti dal nostro ordinamento e dalla relativa convenzione stipulata dal nostro Paese per evitare la doppia tassazione nei confronti del beneficiario.
In ragione delle osservazioni esposte, si ritiene che la Società Istante, ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, debba assoggettare a ritenuta alla fonte, l’intero ammontare del reddito corrispondente alle azioni assegnate ai manager residenti che non si avvalgono dei regimi fiscali agevolati, con il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni previste, del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del Tuir. Analogamente, la Società Istante opererà in relazione all’erogazione della retribuzione incentivante scaturente dal Piano Monetario, ovvero assoggetterà a ritenuta alla fonte, ai sensi del citato articolo 23, l’intero importo dell’incentivazione monetaria, con l’eventuale applicazione del credito d’imposta.
In relazione alla retribuzione erogata, in esecuzione dei Piani di incentivazione in esame, ai manager che soddisfano le condizioni richieste dall’articolo 24-bis del Tuir, si osserva quanto segue.
L’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel Tuir l’articolo 24-bis, in applicazione del quale le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all’articolo 3, comma 1, del Tuir, possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del citato Tuir, sempreché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. Conseguentemente, non saranno da assoggettare a tassazione progressiva e, quindi, a ritenuta alla fonte, se prevista, i redditi prodotti all’estero, individuati sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato” (articolo 165, comma 2, del Tuir).
Come precisato dalla circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, il legislatore con il rinvio operato all’articolo 165 del Tuir ha ripreso l’approccio già adottato dall’ordinamento domestico ai fini del credito per le imposte estere, basato sulla lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato.
Si ricorda che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.
Reciprocamente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 165 del Tuir, un reddito si considera prodotto all’estero (ai fini dell’attribuzione del foreign tax credit ai residenti) soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 23 del Tuir, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.
In ragione di tali chiarimenti, dopo aver qualificato fiscalmente ai fini dell’ordinamento domestico il reddito prodotto, è necessario valutare se, in base ad una lettura “rovesciata” dell’articolo 23 del Tuir, detti redditi siano da considerare di fonte estera o di fonte italiana.
Infatti, solo qualora tali redditi siano da considerare prodotti all’estero potranno godere del particolare regime previsto dall’articolo 24-bis del Tuir; in caso diverso, saranno assoggettati a tassazione in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito previsto dal Tuir.
In relazione alla fattispecie in esame, si rileva che ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir, si considerano prodotti in Italia, tra l’altro, i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato.
In relazione alla portata della citata norma ai fini dell’operatività dell’articolo 24-bis del Tuir, la circolare n. 17/E del 2017 ha, tra l’altro precisato, che dalla lettura a specchio dell’articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir è da considerarsi prodotto all’estero il reddito di lavoro dipendente scaturente dallo svolgimento dell’attività lavorativa prestata al di fuori del territorio italiano.
Conseguentemente, nel caso in esame, la retribuzione monetaria scaturente dal Piano Monetario dovrà essere assoggettata a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 solo per la quota parte riferibile all’attività lavorativa svolta in Italia, dal momento che la quota parte relativa alla prestazione svolta all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria disciplinata dal più volte citato articolo24-bis.
Analogamente, la Società Istante dovrà operare relativamente al reddito di lavoro dipendente determinato dal valore delle azioni assegnate ai manager in esame in ragione del Piano Azionario.
Più precisamente, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni, ovvero la retribuzione monetaria (cfr. paragrafo 12.14 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni).
Affinché tale criterio sia applicato correttamente, si precisa che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Al riguardo, si è dell’avviso, ad esempio, che i termini del rapporto siano omogenei qualora i giorni di vesting siano assunti al netto delle festività, week end e ferie e il periodo di lavoro prestato nel paese estero sia calcolato anche esso al netto di festività, week end e ferie.
Con riferimento al regime fiscale previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 per i lavoratori “impatriati”, si osserva che l’articolo 16 prevede, al ricorrere di determinate condizioni, che i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
In ragione del dato letterale, nonché della finalità della norma citata tesa ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività, la circolare n. 17/E del 2017 ha precisato che l’agevolazione fiscale risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Conseguentemente, non fruiscono del beneficio fiscale in esame i redditi derivanti dalle attività prestate all’estero, anche se percepiti nel periodo d’imposta in cui il soggetto è fiscalmente residente in Italia.
Sulla base di tali considerazioni, la Società Istante applicherà il beneficio fiscale previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 alla parte di retribuzione variabile, di cui ai Piani di incentivazione in esame, riferibile all’attività lavorativa prestata in Italia.
Mentre, assoggetterà a ritenuta alla fonte l’intera retribuzione variabile riferibile all’attività di lavoro svolta all’estero, riconoscendo il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del Tuir, ricorrendone i presupposti.
Resta fermo il criterio precedentemente illustrato al fine di determinare la parte di retribuzione riferibile all’attività svolta nel nostro Paese per la quale, come detto, trova applicazione l’agevolazione fiscale.
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