La Corte di Cassazione, sez. Civile, sentenza n. 13867 depositata il 1 giugno 2017 intervenendo in tema di compenso professionale ha statuito che il liquidatore che conferisce l’incarico ad un professionista i redigere un progetto economico finanziario di risanamento della società, quest’ultimo ha diritto al relativo compenso anche in mancanza della delibera assembleare. Questo anche considerando che l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non ha determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo, il liquidatore può compiere ogni atto utile alla liquidazione della società.
La vicenda ha riguardato una società, poi fallita, che aveva deliberato il suo scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e nominato il liquidatore. Il liquidatore conferiva l’incarico ad un professionista di preparare il piano di risanamento, nell’ottica di verificare la convenienza della prosecuzione della attività economica. Nelle more la società veniva sottoposta a procedure concorsuale. Il professionista proponeva domanda di ammissione al passivo per il proprio onorario per l’incarico ricevuto che non veniva accolta. Il professionista, avverso lo stato passivo del Fallimento proponeva opposizione. Il Tribunale adito, in contumacia della Curatela, ha rigettato l’opposizione, evidenziando in particolare che ” .. il liquidatore aveva agito in carenza di potere, non potendo ritenersi il piano finanziario utile ad una liquidazione che non prevedeva in alcun modo le opzioni poste a fondamento del piano stesso, e l’atto di conferimento dell’incarico non può essere imputato alla società bensì alla persona fisica che l’ha posto in essere.”
Avverso il decreto del Tribunale il professionista proponeva ricorso in cassazione.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del professionista precisando che dalla lettura “dell’art.2489 comma 1 cod. civ. fa emergere con chiarezza come l’eventuale deliberato dell’assemblea dei soci che ha provveduto a nominare i liquidatori (al pari di quanto eventualmente disposto dai soci nello Statuto), lungi dall’essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione, contenuta nella norma stessa, ai liquidatori del potere di compiere «tutti gli atti utili per la liquidazione della società». Sì che non può certo ritenersi che, in mancanza dell’eccezione, l’ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, operando al contrario il principio generale posto dall’art. 2489 nei termini testè riportati. Non potrebbe dunque dirsi che, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la suddetta norma generale dell’art.2489 non possa operare. Una siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto insanabile con il disposto dell’art.2489 (che, nel far salva ogni «diversa» statuizione dei soci, rende chiara l’autonoma ed immediatamente operante attribuzione legale del potere), oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali. Interventi che si mostrano, in sintesi, diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l’ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina), come si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art.2449 cod.civ.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, sia per l’appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art.2452 mediante richiamo all’art. 2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo). Atti della cui individuazione ed esecuzione (alla stregua dei criteri che dovranno essere indicati nella relazione al bilancio annuale a norma dell’art.2490 comma 2 cod.civ.) con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico i liquidatori rispondono secondo le norme disciplinanti la responsabilità degli amministratori, come significativamente precisato dal nuovo art.2489 comma”