La Corte di Cassazione, sez. Civile, sentenza n. 13867 depositata il 1 giugno 2017 intervenendo in tema di compenso professionale ha statuito che il liquidatore che conferisce l’incarico ad un professionista i redigere un progetto economico finanziario di risanamento della società, quest’ultimo ha diritto al relativo compenso anche in mancanza della delibera assembleare. Questo anche considerando che l’assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non ha determinato i poteri attribuiti a quest’ultimo, il liquidatore può compiere ogni atto utile alla liquidazione della società.
La vicenda ha riguardato una società, poi fallita, che aveva deliberato il suo scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e nominato il liquidatore. Il liquidatore conferiva l’incarico ad un professionista di preparare il piano di risanamento, nell’ottica di verificare la convenienza della prosecuzione della attività economica. Nelle more la società veniva sottoposta a procedure concorsuale. Il professionista proponeva domanda di ammissione al passivo per il proprio onorario per l’incarico ricevuto che non veniva accolta. Il professionista, avverso lo stato passivo del Fallimento proponeva opposizione. Il Tribunale adito, in contumacia della Curatela, ha rigettato l’opposizione, evidenziando in particolare che ” .. il liquidatore aveva agito in carenza di potere, non potendo ritenersi il piano finanziario utile ad una liquidazione che non prevedeva in alcun modo le opzioni poste a fondamento del piano stesso, e l’atto di conferimento dell’incarico non può essere imputato alla società bensì alla persona fisica che l’ha posto in essere.”
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