L’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia ha risposto ad un interpello di una società che aveva proposto un “piano welfare” premiale e incentivante rivolto ai propri dipendenti, con l’assegnazione di un budget figurativo massimo e l’erogazione, solo al raggiungimento di determinati obiettivi individuali (primo anno) e aziendali (secondo anno), prevedendo una riduzione proporzionale in caso di raggiungimento parziale o inferiore degli obiettivi prefissati.
La società aveva chiesto se vi erano i presupposti per l’esclusione dalla tassazione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 51 del Tuir.
Per il Piano Welfare a carattere premiale ed incentivante, rivolto a tutti i dipendenti, sussistono i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 51 del Tuir (Agenzia Entrate – Interpello n.904-791/2017).
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di welfare aziendale, fornendo chiarimenti sul corretto regime fiscale applicabile ad un Piano Welfare a carattere premiale ed incentivante, rivolto a tutti i dipendenti, mediante il ricorso e la messa a loro disposizione di una specifica piattaforma web personalizzabile che consentirebbe alla generalità di essi la fruizione integrata e flessibile del basket di servizi previsti dal medesimo Piano Welfare attraverso l’assegnazione di un budget di spesa “figurativo” (c.d. “credito welfare”), totalmente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, pari a 1.500,00 euro annui per ogni dipendente da utilizzare secondo le proprie necessità ed esigenze.
L’Agenzia delle Entrate nel dare la sua interpretazione al caso di specie è partita dal c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante (art. 51, co. 1 del Tuir) ragion per cui sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (c.d. fringe benefit) costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono entrambi alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia via, però, sottolinea che il medesimo art, 51 ai commi 2 e 3, prevede delle specifiche deroghe al suddetto principio stabilendo tassativamente le ipotesi in cui determinate “somme” o “valori”, percepiti dai dipendenti in ragione del loro rapporto di lavoro, sono esclusi, in tutto o in parte, dal loro reddito imponibile. Tale esclusione dal reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le opere ed i servizi siano messi a disposizione dei dipendenti e dei loro familiari tramite strutture esterne all’azienda purché i dipendenti medesimi risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non risultino beneficiari dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione alla fornitura del servizio.
In tal senso, le modalità di utilizzo di un budget figurativo per la fruizione dei servizi del Piano Welfare, attraverso una piattaforma informatica, non contrastano con le finalità della norma sempreché il budget assegnato, in caso di non utilizzo, non venga convertito in denaro e rimborsato al lavoratore in quanto, poiché l’esenzione da imposizione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro, sono escluse dai benefici fiscali in commento le erogazioni di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente o dai suoi familiari.
Nel caso di specie, considerato che il Piano Welfare in questione subordina l’accesso ai vari servizi al raggiungimento di determinati obiettivi di performance aziendale ed individuale con espressa indicazione del “credito welfare” attribuibile in funzione del livello di ottenimento di tali obiettivi, vi sono tutti i presupposti per escludere da imposizione sul reddito di lavoro dipendente il valore dei servizi offerti alla generalità dei dipendenti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 51 del Tuir.