La Corte di Cassazione a Sezione Unita con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 ha statuito, componendo il relativo contrasto ed altresì pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza, che sono pignorabili i compensi spettanti all’amministratore unico o al consigliere d’amministrazione di una società per azioni per le funzioni svolte in ambito societario per cui in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente, e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall’art. 409, n. 3, c.p.c., sicchè i compensi spettanti ai soggetti predetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dell’art. 545, comma 4, c.p.c.
La ricorrente banca non ha proposto alcuna doglianza specifica sulla piena equiparazione, ai fini della gravata decisione, dei compensi ed emolumenti spettanti all’amministratore unico della società per azioni e di quelli spettanti allo stesso debitore quale semplice componente di un consiglio di amministrazione. Il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’espropriazione presso terzi intentata dalla Banca nei confronti del debitore e dei suoi debitori aveva assegnato alla Banca procedente l’intera somma accantonata dai terzi a titolo di emolumenti per l’attività, ritenuta di lavoro autonomo, svolta dal debitore in qualità di amministratore unico della prima società e di componente del consiglio di amministrazione della seconda.
L’argomentazione sviluppata dalla pronuncia in esame muove proprio da un’analisi critica dei principi posti a fondamento della sentenza del 1994. In quell’occasione, pur riconoscendo la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica verso l’esterno tra amministratore e società, le Sezioni Unite avevano sottolineato come, all’interno dell’organizzazione societaria, l’attività dell’amministratore debba considerarsi continuativa, coordinata e prevalentemente personale e quindi soddisfi i requisiti indicati dall’art. 409 n. 3 c.p.c., non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell’operato gestorio.
Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha chiarito che la natura del rapporto fra manager e Spa che, in relazione alle funzioni di gestione della società stessa, non può certo avere natura di lavoro subordinato o simili. Per gli Ermellini si tratta infatti di un rapporto squisitamente societario. Sul punto i giudici hanno chiarito che «tra i rapporti societari deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società e amministratori, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto di società perché serve ad assicurare l’agire della società, non assimilabile, in quest’ordine di idee, né ad un contratto d’opera né tanto meno a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato».
Anche alla luce del mutato assetto normativo nel frattempo intervenuto, con la sentenza 1545/2017 le S.U. riconoscono la necessità di una radicale inversione di tendenza rispetto alla propria decisione del 1994. Posto infatti che la riforma del diritto societario ha enfatizzato il ruolo cardine dell’amministratore, quale vero egemone dell’ente sociale, la Suprema Corte arriva ad escludere che tale figura possa caratterizzarsi per quella situazione di debolezza contrattuale ed eterodirezione che sono alla base del coordinamento, quale presupposto enunciato dalla disposizione di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c..
Scardinato il requisito del coordinamento quale forma di assoggettamento gerarchico, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto nel senso di escludere la sussistenza di un rapporto parasubordinato tra amministratore e società, con la conseguenza che i compensi spettanti per le funzioni svolte in ambito societario saranno pignorabili senza limiti di sorta.
Tra le conseguenze della nuova impostazione l’impossibilità di limitare al quinto del compenso l’eventuale pignoramento radicato dal creditore presso la società debitrice. L’intero compenso è sottoposto all’azione esecutiva.