Pignoramento esattoriale presso terzi e fermo amministrativo - Cassazione sentenza n. 1113 del 2014La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1113 depositata il 21 gennaio 2014 intervenendo in tema di riscossione dei crediti esattoriali ha statuito che il pignoramento “semplificato” presso terzi, regolato dall’articolo 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, può riguardare anche i contributi pubblici ottenuti dall’azienda debitrice per l’assunzione di apprendisti.

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui il Concessionario per la riscossione dei tributi aveva posto in essere atti esecutivi, inizialmente sottoponendo a fermo amministrativo e poi a pignoramento le somme dovute dalla Camera di Commercio alla Ditta individuale debitrice, a titolo contributivo per l’assunzione di lavoratori apprendisti. Il contribuente proponeva opposizione avverso tali atti inanzi al Tribunale. Il giudice adito accolse la richiesta del contribuente, ritenendo l’azione esecutiva illegittima in quanto indirizzata verso pagamenti non strettamente privatistici,  con riferimento ad un pignoramento esattoriale presso terzi promosso ex art. 72-bis del DPR 602/1973, funzionale a una riscossione semplificata del credito dal carattere alternativo alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito civile, può essere legittimamente azionato, quanto all’ente pubblico, solamente quando questi deve procedere verso il privato (debitore) a un “pagamento”.

Per la cassazione del giudice di merito la società concessionaria proponeva ricorso, basato su tre motivi, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Agente della riscossione. I giudici  di legittimità hanno ritenuto l’interpretazione del giudice di merito errata, poiché il citato articolo 72 bis esclude la pignorabilità dei soli crediti pensionistici e di quelli di cui al quarto, quinto e sesto comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, non anche quindi dei pagamenti come quelli di specie.

Pertanto viene precisato nella sentenza in commento  “nessuna altra ipotesi di impignorabilità risulta prevista per la speciale procedura esattoriale, onde la soluzione suggestivamente adottata dal giudice di merito con riferimento ai crediti aventi natura di sovvenzione pubblica si risolve, nella sostanza, nella individuazione, pretoria ed extra legem, di una ulteriore categoria di beni impignorabili, sia pur nella forma della procedura semplificata, senza che questo possa ritenersi consentito dal complessivo assetto normativo in subiecta materia”.