AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 01 giugno 2021, n. 387
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Pignoramento immobiliare – Assolvimento degli obblighi IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante, professionista delegato alla vendita/custode giudiziario, nonché coordinatore dei delegati alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare n. […] R.G.E., pendente innanzi al Tribunale di […] a carico della società [BETA], intende assolvere correttamente ogni adempimento IVA conseguente alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento.
La [BETA], società cessata il […] a seguito della chiusura della procedura fallimentare a suo carico, è nuovamente attiva, dal […], su richiesta dell’istante.
In proposito, l’istante riferisce che il debitore esecutato, il quale si è reso collaborativo nell’emettere le fatture relative alle predette vendite, per le quali ha esercitato l’opzione per l’imposizione IVA, ha dichiarato di vantare un credito IVA di 742.091 euro emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018 presentata, a seguito della chiusura della procedura fallimentare a suo carico, dal curatore fallimentare il […].
Conseguentemente, ha compensato l’IVA dovuta sulle vendite immobiliari con il predetto credito trasmettendo all’istante gli F24 quietanzati e chiedendo il pagamento dell’importo incassato dalla procedura a titolo di IVA.
L’istante, ha, quindi, chiesto all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di […], di confermare o meno la correttezza della condotta tenuta dal debitore esecutato.
Non avendo ricevuto un chiarimento esaustivo, l’istante ha chiesto alla società di dar prova dell’avvenuta apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito IVA compensato, e dell’inesistenza di debiti erariali iscritti a ruoli ai fini della verifica di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
A tal riguardo, la [BETA] asserendo «la non necessità del visto di conformità per la compensazione verticale IVA su IVA, ha trasmesso al sottoscritto una dichiarazione in merito all’esistenza del credito derivante dalla Dichiarazione IVA 2019 e all’insussistenza di debiti erariali da cartelle esattoriali o di altre cause ostative alla compensazione».
In proposito, l’istante però fa presente che «Dagli atti della procedura esecutiva risultano interventi della Agenzia Entrate Riscossione per complessivi […] contrariamente a quanto dichiarato da [BETA] »; mentre «A seguito di richiesta reiterata […] di un’attestazione dell’Agenzia Entrate competente che certificasse la disponibilità del credito ai fini della compensazione, [BETA] ha comunicato che […] la “quietanza di versamento” – modello F24 elaborata dal sistema a seguito di tributi pagati con addebito diretto in conto e/o compensati con preesistente credito erariale, costituisca essa stessa attestazione dell’avvenuto pagamento, recando un numero di protocollo telematico che lo identifica inequivocabilmente, la data del pagamento, l’importo versato e/o compensato, ed i codici tributo relativi al tipo di tributo pagato e/o al tipo di tributo opposto in compensazione.
Successivamente [BETA] ha prodotto copia degli F24 quietanzati e vidimati dall’Agenzia delle Entrate.
Le somme relative all’IVA incassata dalla Procedura sono state temporaneamente accantonate».
Stante la situazione sopra descritta, l’istante chiede di sapere se nel caso di specie possano dirsi assolti correttamente gli adempimenti IVA conseguenti alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento e conseguentemente se sia legittimato a riversare al debitore esecutato l’imposta incassata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che «il credito risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata dal Curatore fallimentare a seguito di chiusura della procedura è da ritenersi effettivamente esistente ed utilizzabile in compensazione verticale con il debito risultante dalle liquidazioni periodiche IVA in conseguenza delle vendite effettuate dal Tribunale di […] nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE […], salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di fermo amministrativo su detto credito a tutela dei crediti erariali, da notificarsi al contribuente e per esso alla procedura esecutiva.
E pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento: in considerazione dei versamenti IVA effettuati da [BETA] risultanti dagli F24 quietanzati e vidimati, la Procedura rimetterà a [BETA] l’importo dell’IVA compensata, per le vendite già concluse e così per i lotti che verranno venduti, sino ad esaurimento del credito, salvo diverso provvedimento dell’Agenzia Entrate, o fermo amministrativo».
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con la risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 sono stati forniti chiarimenti in merito agli adempimenti IVA che il custode giudiziario e il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c. devono assolvere nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare, di cui agli articoli 555 e ss. c.p.c..
In tale sede è stato, in particolare, chiarito che l’incaricato alla vendita non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che resta pur sempre in capo al debitore il quale, tuttavia, è privato del potere dispositivo sul bene.
Conseguentemente, si è affermato che «anche la soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato, deve ritenersi, per così dire, in parte ‘limitatà sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo.
La procedura espropriativa di cui agli artt. 555 e seguenti del codice di procedura civile, del resto, rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell’Erario, i medesimi obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato.
[…]
In base alle considerazioni sopra esposte, quindi, si è del parere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’Iva incassata all’Amministrazione finanziaria sia il professionista delegato delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis del codice di procedura civile».
Ciò premesso, va chiarito che i principi sopra richiamati, finalizzati a garantire funzionalità allo svolgimento della procedura, nonché a tutelare gli interessi dell’Erario nel caso in cui l’esecutato non adempia spontaneamente agli obblighi che su di esso gravano in qualità di soggetto passivo d’imposta, individuano nel professionista delegato alle operazioni di vendita l’obbligato principale agli adempimenti IVA, il quale, però, agisce sempre “in nome e per conto del contribuente”, ovvero in sua sostituzione.
Ciò al fine di garantire che gli adempimenti IVA siano comunque assolti anche in caso di debitore esecutato “reperibile”, ma “poco collaborativo”.
In proposito, con la risoluzione del 19 giugno 2006, n. 84/E, dopo aver premesso che «nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante Modello F24, utilizzando gli ordinari codici-tributo relativi all’Iva», è stato chiarito che, «nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice-tributo, appositamente istituito:
– 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’art. 591-bis del codice di procedura civile, di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice-tributo sopra menzionato» è «utilizzabile unicamente dai professionisti delegati …».
Nulla esclude, quindi, che il debitore esecutato “collaborativo” possa spontaneamente farsi carico dei predetti adempimenti e che, quale soggetto passivo, possa tenere conto, nel versamento del tributo, dell’eccedenza IVA maturata e operare la compensazione (cd verticale o interna), nel modello F24, ovvero anche in sede di liquidazione periodica, del debito IVA con il credito IVA maturato nel periodo d’imposta precedente, fermo restando che permane in capo al professionista delegato la responsabilità di vigilare sulla correttezza del versamento.
Nel caso prospettato, dunque, si è dell’avviso, che la [BETA] abbia legittimamente assolto gli obblighi IVA conseguenti alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento, emettendo fattura e compensando l’IVA a debito con il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018, ovviamente nel presupposto che detto credito non fosse stato chiesto a rimborso.
Al riguardo, si ricorda che in caso di compensazione verticale/interna di IVA su IVA non ricorre l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito; detto obbligo, infatti – disposto dall’articolo 10, comma 1, n. 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la compensazione di crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui – si applica alla compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cd. compensazione orizzontale) (cfr. la circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E e, in senso conforme, anche le circolari 14 maggio 2014, n. 10/E, 25 settembre 2014, n. 28/E e 30 dicembre 2014, n. 31/E),
Analogamente, non rileva la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, posto che, come chiarito con la circolare 11 marzo 2011, n. 13/E, anche il divieto di compensazione prescritto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, opera solo con riguardo alla compensazione orizzontale.
Conseguentemente, l’istante, verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, è legittimato a riversare al debitore esecutato l’IVA incassata con riguardo alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento.
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